COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 23 del 22/11/2002 – pubbl. su www.figc-cru.it Decisioni della Commissione Disciplinare NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ G.S. TIGROTTI MORRA IN RIFERIMENTO ALLA GARA TIGROTTI MORRA / PIETRAFITTA DISPUTATA A MORRA IL 2.11.2002 AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.10 COMITATO PROVINCIALE DI PERUGIA, DEL GIORNO 6.11.2002 PUBBLICATO IN DATA 7.11.2002, E PRECISAMENTE PER : · SQUALIFICA PER TRE GARE INFLITTA AL CALCIATORE PICCIOLONI FEDERICO;

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA - 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 23 del 22/11/2002 – pubbl. su www.figc-cru.it Decisioni della Commissione Disciplinare NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ G.S. TIGROTTI MORRA IN RIFERIMENTO ALLA GARA TIGROTTI MORRA / PIETRAFITTA DISPUTATA A MORRA IL 2.11.2002 AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.10 COMITATO PROVINCIALE DI PERUGIA, DEL GIORNO 6.11.2002 PUBBLICATO IN DATA 7.11.2002, E PRECISAMENTE PER : · SQUALIFICA PER TRE GARE INFLITTA AL CALCIATORE PICCIOLONI FEDERICO; HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 22.11.2002 , la seguente decisione: FATTO · SULLA scorta del rapporto arbitrale della gara suddetta, il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Umbria comminava la sanzione sopra riportata. · NEI TERMINI proponeva reclamo la Società G.S. TIGROTTI MORRA, adducendo i seguenti M O T I V I ECCESSIVITA’ DELLA SANZIONE. E PERTANTO CHIEDEVA : LA RIDUZIONE DELLA SANZIONE STESSA. · SULLA SCORTA degli elementi di cui sopra la Commissione osserva : · Dal referto arbitrale si desume in modo chiaro ed inequivocabile la condotta posta in essere dal calciatore Piccioloni, condotta che, per sua natura, non può andare esente da censura. Ciò non toglie che, ad avviso di questa Commissione, tenuto conto delle modalità dei fatti, la squalifica inflitta al calciatore Piccioloni può essere contenuta in termini più equi. · Di conseguenza la sanzione della squalifica viene ridotta a due giornate effettive di gara. PER I MOTIVI SOPRA ENUNCIATI LA C.D. D E L I B E R A · IN ACCOGLIMENTO DEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ G.S. TIGROTTI MORRA, DI RIDURRE LA SQUALIFICA INFLITTA DAL G.S. AL CALCIATORE PICCIOLONI FEDERICO, A DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA. · ORDINA RESTITUIRSI LA TASSA RECLAMO.
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