COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 24 del 27/11/2002 – pubbl. su www.figc-cru.it Decisioni della Commissione Disciplinare NEL RECLAMO PROPOSTO DA LLA POLISPORTIVA PIERANTONIO IN RIFERIMENTO ALLA GARA VIRTUS S. GIUSTINO / PIERANTONIO DISPUTATA A S GIUSTINO IL 10.11.2002 AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 20 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA, DEL GIORNO 13.11.2002 PUBBLICATO IN DATA 14.11.2002 E PRECISAMENTE PER : – SQUALIFICA N. 4 GIORNATE INFLITTA AL CALCIATORE SOCCOLINI ALESSIO; – INIBIZIONE FINO AL 13-2-2003 AL DIRIGENTE RIBERTI TIZIANO; – INIBIZIONE FINO AL 13-1-2003 AL DIRIGENTE BERNACCHI MARIO; – INIBIZIONE FINO AL 13-1-2003 AL DIRIGENTE CARDINALI FERRUCCIO.

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA - 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 24 del 27/11/2002 - pubbl. su www.figc-cru.it Decisioni della Commissione Disciplinare NEL RECLAMO PROPOSTO DA LLA POLISPORTIVA PIERANTONIO IN RIFERIMENTO ALLA GARA VIRTUS S. GIUSTINO / PIERANTONIO DISPUTATA A S GIUSTINO IL 10.11.2002 AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 20 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA, DEL GIORNO 13.11.2002 PUBBLICATO IN DATA 14.11.2002 E PRECISAMENTE PER : - SQUALIFICA N. 4 GIORNATE INFLITTA AL CALCIATORE SOCCOLINI ALESSIO; - INIBIZIONE FINO AL 13-2-2003 AL DIRIGENTE RIBERTI TIZIANO; - INIBIZIONE FINO AL 13-1-2003 AL DIRIGENTE BERNACCHI MARIO; - INIBIZIONE FINO AL 13-1-2003 AL DIRIGENTE CARDINALI FERRUCCIO. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 26.11.2002 la seguente decisione: FATTO · SULLA scorta del rapporto arbitrale della gara suddetta, il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Umbria comminava la sanzione sopra riportata. · NEI TERMINI proponeva reclamo la Società POLISPORTIVA PIERANTONIO ADDUCENDO I SEGUENTI MOTIVI: - INSUSSISTENZA DEL COMPORTAMENTO OFFENSIVO E MINACCIOSO NEI CONFRONTI DELL’ ARBITRO, ADDEBITATO AL CALCIATORE SOCCOLINI , - INSUSSISTENZA DEL COMPORTAMENTO OFFENSIVO E MINACCIOSO NEI CONFRONTI - DELL’ ARBITRO, PER I DIRIGENTI CON LA RECIDIVA PER IL RIBERTI. PERTANTO CHIEDEVA : · L’ANNULLAMENTO DELLA SQUALIFICA PER IL SOCCOLINI NONCHE’ DELLA INIBIZIONE INFLITTA AI DIRIGENTI E COMUNQUE LA RIDUZIONE DELLE SANZIONI. · ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione compariva l’Arbitro della gara; non compariva la Società reclamante sebbene ritualmente convocata. · SULLA SCORTA degli elementi di cui sopra la Commissione osserva : · Gli addebiti attribuiti ai singoli incolpati, come sopra indicati, non solo risultano ampiamente provati dal referto arbitrale ma anche dalle precisazioni fornite dal direttore di gara davanti a questa Commissione. · Posto che gli atti ufficiali di gara godono di una presunzione di verità a meno che non presentino contraddizioni, circostanza questa che non ricorre nella fattispecie, appare evidente, a giudizio di questa Commissione, che gli assunti addotti dalla Pol. Pierantonio integrano un puro e semplice espediente per attenuare la responsabilità degli incolpati. · Dal testo del referto e dalle dichiarazioni suppletive del direttore di gara emergono, senza possibilità di equivoci, che sia il calciatore Soccolini che i dirigenti Riberti, Bernacchi e Cardinali hanno posto in essere un comportamento offensivo e minaccioso nei confronti dello stesso direttore di gara. · Non potendosi accogliere l’istanza di annullamento delle sanzioni, atteso che il comportamento dei predetti non può andare esente da censura, questa Commissione ritiene, per contro, di poter procedere ad una riduzione delle singole sanzioni perché si presentino più eque e più corrispondenti alla entità dei rispettivi comportamenti. · Di conseguenza ritiene di poter ridurre la squalifica inflitta dal G.S. al calciatore Soccolini a tre giornate di gara; mentre ritiene di ridurre la inibizione inflitta al dirigente Riberti, tenuto conto della recidiva, fino al 15.1.2003 e quella inflitta ai dirigenti Bernacchi e Cardinali fino al 31.12.2002. PER I MOTIVI SOPRA ENUNCIATI LA C.D. D E L I B E R A · IN PARZIALE ACCOGLIMENTO DEL RECLAMO PROPOSTO DALLA PO. PIERANTONIO, DI RIDURRE LA SQUALIFICA INFLITTA DAL G.S. AL CALCIATORE SOCCOLINI ALESSIO A TRE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA E DI RIDURRE LA INIBIZIONE INFLITTA AL DIRIGENTE RIBERTI TIZIANO FINO AL 15.1.2003 E DI RIDURRE LA INIBIZIONE INFLITTA AI DIRIGENTI BERNACCHI MARIO E CARDINALI FERRUCCIO FINO AL 31.12.2002. · ORDINA RESTITUIRSI LA TASSA RECLAMO.
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