COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 28 del 06/12/2002 – pubbl. su www.figc-cru.it Decisioni della Commissione Disciplinare NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ G.S. LAMA CALCIO IN RIFERIMENTO ALLA GARA S.SECONDO / LAMA DISPUTATA A S.SECONDO IL 20.10.2002 AVVERSO LA OMOLOGAZIONE DELLA GARA STESSA DA PARTE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 15 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA, DEL GIORNO 23.10.2002 PUBBLICATO IN DATA 24.10.2002, E PRECISAMENTE PER : – POSIZIONE IRREGOLARE DEL CALCIATORE GIORNELLI ANDREA.

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA - 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 28 del 06/12/2002 - pubbl. su www.figc-cru.it Decisioni della Commissione Disciplinare NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ G.S. LAMA CALCIO IN RIFERIMENTO ALLA GARA S.SECONDO / LAMA DISPUTATA A S.SECONDO IL 20.10.2002 AVVERSO LA OMOLOGAZIONE DELLA GARA STESSA DA PARTE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 15 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA, DEL GIORNO 23.10.2002 PUBBLICATO IN DATA 24.10.2002, E PRECISAMENTE PER : - POSIZIONE IRREGOLARE DEL CALCIATORE GIORNELLI ANDREA. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 5.12.2002 , la seguente decisione: FATTO · SULLA scorta del rapporto arbitrale della gara suddetta, il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Umbria omologava la gara medesima. · NEI TERMINI proponeva reclamo la Società G.S.LAMA adducendo i seguenti M O T I V I Partecipazione alla gara del calciatore Giornelli Andrea. E PERTANTO CHIEDEVA : L’applicazione, in proprio favore dell’art. 12 del C.di G.S. . · ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione non compariva la Società reclamante non avendone questa fatta espressa richiesta. · SULLA SCORTA degli elementi di cui sopra la Commissione osserva : · E’ pacifico che il calciatore GIORNELLI Andrea, che nella decorsa stagione, militava nelle fila dell’A.S. Montecorona, risultava, a carico dello stesso, un residuo di squalifica per una giornata, come si evince dall’allegato al C.U. Umbria n. 1 del 1.7.2002, da scontare nella corrente stagione sportiva nella nuova Società di appartenenza : S.Secondo. · Dagli accertamenti effettuati da questa Commissione risulta che il predetto calciatore, attualmente in forza alla Soc. S.Secondo, come sopra è detto, dall’inizio del Campionato Regionale di Promozione e fino alla data della disputa della gara in questione, non ha scontato il menzionato residuo di squalifica. · Se così è, appare evidente, che il calciatore, Giornelli ha preso parte, in posizione irregolare, alla gara S.Secondo-Lama, disputata a S.Secondo il 20.10.2002 e, pertanto, deve trovare applicazione, nei confronti della Soc. S.Secondo. il disposto di cui all’art. 12 punto 5 lett.a) del C.di G.S. e cioè la inflizione della punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di O a 2 a carico della Soc. S.Secondo. · Vanno trasmessi gli atti al Presidente del CRU per quanto di sua competenza. PER I MOTIVI SOPRA ENUNCIATI LA C.D. D E L I B E R A - IN ACCOGLIMENTO DEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOC. G.S. LAMA, DI INFLIGGERE ALLA SOC.S.SECONDO LA PUNIZIONE SPORTIVA DELLA PERDITA DELLA GARA : S.SECONDO-LAMA CON IL PUNTEGGIO DI O A 2 E DI RIMETTERE GLI ATTI AL PRESIDENTE DEL CRU PER QUANTO DI SUA COMPETENZA. - ORDINA RESTITUIRSI LA TASSA RECLAMO.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it