COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 28 del 06/12/2002 – pubbl. su www.figc-cru.it Decisioni della Commissione Disciplinare NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ SAN VALENTINO SPORTING CLUB IN RIFERIMENTO ALLA GARA SAN VALENTINO / SPES NARNESE DEL 01.11.2002 DISPUTATA IN SAN CARLO DI TERNI AVVERSO LA DECISIONE DEL G.S. RIPORTATA NEL C.U. 12 DEL 13.11.2002 DEL COMITATO PROVINCIALE DI TERNI, PUBBLICATO IN DATA 15.11.2002 CHE HA INFLITTO L’AMMENDA DI EURO 100,00 ALLA SOCIETA’ SAN VALENTINO S.C. PERCHE’ AL TERMINE DELLA GARA MENTRE L’ARBITRO SI RECAVA VERSO LO SPOGLIATOIO VENIVA COLPITO DA DUE CALCI AD UNA GAMBA. FATTO AGGRAVATO PER LA MANCATA COLLABORAZIONE DA PARTE DEI DIRIGENTI DELLA STESSA SOCIETA’.

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA - 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 28 del 06/12/2002 - pubbl. su www.figc-cru.it Decisioni della Commissione Disciplinare NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ SAN VALENTINO SPORTING CLUB IN RIFERIMENTO ALLA GARA SAN VALENTINO / SPES NARNESE DEL 01.11.2002 DISPUTATA IN SAN CARLO DI TERNI AVVERSO LA DECISIONE DEL G.S. RIPORTATA NEL C.U. 12 DEL 13.11.2002 DEL COMITATO PROVINCIALE DI TERNI, PUBBLICATO IN DATA 15.11.2002 CHE HA INFLITTO L’AMMENDA DI EURO 100,00 ALLA SOCIETA’ SAN VALENTINO S.C. PERCHE’ AL TERMINE DELLA GARA MENTRE L’ARBITRO SI RECAVA VERSO LO SPOGLIATOIO VENIVA COLPITO DA DUE CALCI AD UNA GAMBA. FATTO AGGRAVATO PER LA MANCATA COLLABORAZIONE DA PARTE DEI DIRIGENTI DELLA STESSA SOCIETA’. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 5.12.2002 , la seguente decisione: FATTO · SULLA scorta del rapporto arbitrale della gara suddetta, il Giudice Sportivo comminava la sanzione di cui sopra. · NEI TERMINI proponeva reclamo la Società S. Valentino S.C. chiedendo l’annullamento della sanzione · ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione non compariva la Società reclamante non avendone questa fatta espressa richiesta, mentre compariva l’arbitro regolarmente convocato. · SULLA SCORTA degli elementi di cui sopra e dei chiarimenti forniti dall’arbitro la Commissione osserva quanto segue. · Risulta pacifico che i fatti contestati si sono verificati. E’ altrettanto vero che dal referto arbitrale emerge chiaramente un fattivo comportamento di un dirigente della Società reclamante. Ciò a differenza di quanto afferma il Giudice Sportivo. Una tale circostanza, a giudizio di questa Commissione, non può giustificare però un completo proscioglimento della Società reclamante atteso che il comportamento fattivo del suddetto Dirigente non si è estrinsecato in modo tale da impedire il verificarsi di quanto sopra esposto. Tuttavia, sebbene insufficiente, il comportamento del Dirigente suddetto può comunque giustificare una riduzione della ammenda che appare più equo fissare nella misura di 50,00 euro. PER I MOTIVI SOPRA ENUNCIATI LA C.D. D E L I B E R A - IN ACCOGLIMENTO DEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOC. S.VALENTINO SPORTING CLUB DI RIDURRE L’AMMENDA INFLITTA ALLA DETTA SOCIETÀ A 50,00 (CINQUANTA) EURO. - ORDINA RESTITUIRSI LA TASSA RECLAMO.
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