COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 29 del 11/12/2002 – pubbl. su www.figc-cru.it Decisioni della Commissione Disciplinare NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA A.S. CICONIA CALCIO IN RIFERIMENTO ALLA GARA CICONIA / CAMPITELLO DISPUTATA A ORVIETO IL 24.11.2002 – AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 24 COMITATO REGIONALE UMBRIA, DEL GIORNO 27.11.2002 PUBBLICATO IN DATA 28.11.2002, E PRECISAMENTE PER : Ø SQUALIFICA DEL CAMPO PER DUE GARE ALLA A.S. CICONIA ED AMMENDA DI EURO 150,00 (CINTOCINQUANTA); Ø LA INIBIZIONE FINO AL 30.06.2003 INFLITTA AL DIRIGENTE SERAFINELLI PIERINO
COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA - 2002/2003
Comunicato Ufficiale N° 29 del 11/12/2002 - pubbl. su www.figc-cru.it
Decisioni della Commissione Disciplinare
NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA A.S. CICONIA CALCIO IN RIFERIMENTO ALLA GARA CICONIA / CAMPITELLO DISPUTATA A ORVIETO IL 24.11.2002 - AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 24 COMITATO REGIONALE UMBRIA, DEL GIORNO 27.11.2002 PUBBLICATO IN DATA 28.11.2002, E PRECISAMENTE PER :
Ø SQUALIFICA DEL CAMPO PER DUE GARE ALLA A.S. CICONIA ED AMMENDA DI EURO 150,00 (CINTOCINQUANTA);
Ø LA INIBIZIONE FINO AL 30.06.2003 INFLITTA AL DIRIGENTE SERAFINELLI PIERINO
HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 10.12.2002 , la seguente decisione:
FATTO
· SULLA scorta del rapporto arbitrale della gara suddetta, il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Umbria comminava le sanzioni sopra riportate.
· NEI TERMINI proponeva reclamo la A.S. Ciconia adducendo i seguenti
M O T I V I
Eccessività delle sanzioni inflitte a carico della Società e del Dirigente Serafinelli Pierino.
E PERTANTO CHIEDEVA : La riduzione delle sanzioni.
· SULLA SCORTA degli elementi di cui sopra la Commissione osserva quanto segue.
· Con riferimento alla posizione del Serafinelli va considerato che dagli atti ufficiali di gara e dalle dichiarazioni rese dall’arbitro avanti questa Commissione , non risulta che il predetto sia stato identificato come autore della violenza portata in danno dell’assistente, pur lo stesso facendo parte del gruppo dei facinorosi che hanno posto in essere il comportamento evidenziato dal direttore di gara e richiamato in delibera dal Giudice sportivo.
Il direttore di gara, sebbene richiesto di specifici chiarimenti, non ha potuto fornire elementi idonei ad identificare chi materialmente ha colpito il proprio assistente.
Ciò comporta, ad avviso di questa Commissione, stante il dubbio sull’autore del fatto, di attribuire al Serafinelli semplicemente un comportamento gravemente offensivo e minaccioso nei confronti della terna arbitrale, come peraltro ammesso dalla stessa Società reclamante e, quindi, la possibilità di ridurre la inibizione inflitta al dirigente sino al 13 aprile 2003, in modo tale da renderla maggiormente proporzionata al suo censurabile comportamento.
Per quanto concerne la sanzione inflitta alla Società – squalifica del campo per due gare ed ammenda - questa Commissione ritiene che la responsabilità oggettiva della A.S. Ciconia non può certo essere negata in base ai fatti ammessi e realmente accaduti.
Tuttavia, esaminati gli atti ufficiali e le circostanze di svolgimento dei medesimi, tenuto anche conto del fattivo comportamento dei dirigenti della Società reclamante, la sanzione, ferma restando l’ammenda già comminata dal G.S., solo la squalifica del campo può essere ridotta ad una sola giornata.
PER I MOTIVI SOPRA ENUNCIATI LA C.D.
D E L I B E R A
· Di ridurre la inibizione inflitta al Dirigente Serafinelli Pierino sino al 13 Aprile 2003 e la squalifica del campo alla A.S. Ciconia ad una giornata effettiva di gara, ferma restando l’ammenda di euro 150,00 (centocinquanta).
· ORDINA RESTUTUIRSI LA TASSA RECLAMO.
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