COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 30 del 18/12/2002 – pubbl. su www.figc-cru.it Decisioni della Commissione Disciplinare NEL RECLAMO PROPOSTO DA A.S. SPINA. IN RIFERIMENTO ALLA GARA SPINA SCHIAVO PAPIANO DISPUTATA A SPINA IL 23.11.2002 AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 24 COMITATO REGIONALE UMBRIA, DEL GIORNO 27.11.2002 PUBBLICATO IN DATA 28.11.2002 E PRECISAMENTE PER : Ø SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE BORSCIA DANILO PERCHE’ ESPULSO PER COMPORTAMENTO OFFENSIVO NEI CONFRONTI DELL’ARBITRO, LO AFFERRAVA SUCCESSIVAMNETE PER LA MAGLIA STRAPPANDOGLIELA E LO COLPIVA CON UN CALCIO ALLA CAVIGLIA, PROCURANDOGLI LEGGERO DOLORE; Ø PER INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ FINO AL 27.01.2003,’ AI SENSI DELL’ART. 14 C.G.S. AL DIRIGENTE BARDANI LUCA PER COMPORTAMENTO OFFENSIVO E MINACCIOSO NEI CONFRONTI DELL’ARBITRO AL TERMINE DELLA GARA; Ø PER INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ FINO AL 27.12.2002, AI SENSI DELL’ART. 14 C.G.S., PER COMPORTAMENTO OFFENSIVO NEI CONFRONTI DELL’ARBITRO AL TERMINE DELLA GARA.

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA - 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 30 del 18/12/2002 - pubbl. su www.figc-cru.it Decisioni della Commissione Disciplinare NEL RECLAMO PROPOSTO DA A.S. SPINA. IN RIFERIMENTO ALLA GARA SPINA SCHIAVO PAPIANO DISPUTATA A SPINA IL 23.11.2002 AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 24 COMITATO REGIONALE UMBRIA, DEL GIORNO 27.11.2002 PUBBLICATO IN DATA 28.11.2002 E PRECISAMENTE PER : Ø SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE BORSCIA DANILO PERCHE’ ESPULSO PER COMPORTAMENTO OFFENSIVO NEI CONFRONTI DELL’ARBITRO, LO AFFERRAVA SUCCESSIVAMNETE PER LA MAGLIA STRAPPANDOGLIELA E LO COLPIVA CON UN CALCIO ALLA CAVIGLIA, PROCURANDOGLI LEGGERO DOLORE; Ø PER INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ FINO AL 27.01.2003,’ AI SENSI DELL’ART. 14 C.G.S. AL DIRIGENTE BARDANI LUCA PER COMPORTAMENTO OFFENSIVO E MINACCIOSO NEI CONFRONTI DELL’ARBITRO AL TERMINE DELLA GARA; Ø PER INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ FINO AL 27.12.2002, AI SENSI DELL’ART. 14 C.G.S., PER COMPORTAMENTO OFFENSIVO NEI CONFRONTI DELL’ARBITRO AL TERMINE DELLA GARA. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 17.12.2002, la seguente decisione: FATTO · SULLA SCORTA del rapporto arbitrale della gara suddetta, il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Umbria comminava la sanzione sopra riportata. · NEI TERMINI proponeva reclamo la A.S. Spina chiedendo un riesame dei fatti e loro nuova valutazione. · ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione compariva l’Arbitro della gara. Non compariva la Società reclamante, non convocata, per non averne fatta esplicita richiesta. · SULLA SCORTA degli elementi di cui sopra la Commissione osserva quanto segue. · Il rapporto di gara ed i chiarimenti forniti dall’arbitro, davanti questa Commissione, hanno valore di prova privilegiata nel giudizio sportivo. · Da tali atti non emergono, con riferimento ai singoli incolpati come sopra citati, elementi tali da far nascere dubbi in ordine ai comportamenti rispettivamente ascritti al calciatore Borscia ed ai dirigenti Bardani e Brozzoletti. · Né, peraltro, gli assunti difensivi svolti dalla Società reclamante risultano supportati da idonei ed obbiettivi riscontri, tali da giustificare una riconsiderazione dei fatti come dalla reclamante medesima richiesto. · Considerato che non emergono dagli atti ufficiali circostanze che possano in qualche modo indurre ad una riduzione delle sanzioni inflitte che appaiono eque e proporzionate ai fatti attribuiti ai predetti tesserati, la delibera del G.S. merita piena conferma con conseguente rigetto del reclamo. PER I MOTIVI SOPRA ENUNCIATI LA C.D. D E L I B E R A Ø DI RESPINGE IL RECLAMO SVOLTO DALLA A.S. SPINA. Ø ORDINA INCAMERARSI-LA TASSA RECLAMO.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it