COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 30 del 18/12/2002 – pubbl. su www.figc-cru.it Decisioni della Commissione Disciplinare · NEL RECLAMO PROPOSTO DA C.S. PATTOL CLUB IN RIFERIMENTO ALLA GARA PATTOL CLUB / TERNI C. 5 DISPUTATA A PONTE PATTOLI IL 23.11.2002 AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 24 COMITATO REGIONALE UMBRIA, DEL GIORNO 27.11.2002PUBBLICATO IN DATA 28.11.2002 E PRECISAMENTE PER : Ø LA SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE GALMACCI FEDERICO PER SEI GIORNATE EFFETTIVE DI GARA PERCHE’ ESPULSO OFFENDEVA L’ARBITRO E PERCHE’, NOTIFICATA LA EPULSIONE, LO STESSO SPINTONAVA L’ARBITRO E GLI FACEVA CADERE IL TACCUINO DALLE MANI.

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA - 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 30 del 18/12/2002 - pubbl. su www.figc-cru.it Decisioni della Commissione Disciplinare · NEL RECLAMO PROPOSTO DA C.S. PATTOL CLUB IN RIFERIMENTO ALLA GARA PATTOL CLUB / TERNI C. 5 DISPUTATA A PONTE PATTOLI IL 23.11.2002 AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 24 COMITATO REGIONALE UMBRIA, DEL GIORNO 27.11.2002PUBBLICATO IN DATA 28.11.2002 E PRECISAMENTE PER : Ø LA SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE GALMACCI FEDERICO PER SEI GIORNATE EFFETTIVE DI GARA PERCHE’ ESPULSO OFFENDEVA L’ARBITRO E PERCHE’, NOTIFICATA LA EPULSIONE, LO STESSO SPINTONAVA L’ARBITRO E GLI FACEVA CADERE IL TACCUINO DALLE MANI. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 17.12.2002, la seguente decisione : FATTO · SULLA SCORTA del rapporto arbitrale della gara suddetta, il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Umbria comminava la sanzione sopra riportata. · NEI TERMINI proponeva reclamo la Società PATTOL CLUB, chiedendo un riesame ed una rivalutazione dei fatti attribuiti al suddetto calciatore. · ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione compariva l’Arbitro della gara. La Società reclamante non chiedeva esplicitamente di essere ascoltata. · SULLA SCORTA degli elementi di cui sopra la Commissione osserva : · In sede di procedimenti disciplinari i fatti dedotti in incolpazione debbono essere accertati sulla base delle risultanze degli atti ufficiali di gara, il cui contenuto non può essere inficiato da una interessata ricostruzione della dinamica dell’episodio valutato. · Tale presunzione di attendibilità può esser superata solo nel caso in cui sia evidenziata una illogicità insanabile o si rilevino, nei fatti stessi, evidenti contraddizioni. · Ciò chiarito, ritiene questa Commissione che gli atti acquisiti e le precisazioni fornite dal direttore di gara all’udienza odierna non presentano discordanze o affermazioni illogiche ma, per contro, danno certezza della effettiva imputabilità al calciatore Galmacci dei fatti al lui attribuiti dal G.S. · Ciò non toglie che per rendere la sanzione più corrispondente ai fatti stessi, la squalifica inflitta al menzionato Galmacci dal primo Giudice possa essere ridotta a cinque giornate effettive di gara. · In tali termini può trovare accoglimento il reclamo. PER I MOTIVI SOPRA ENUNCIATI LA C.D. D E L I B E R A Ø DI RIDURRE LA SQUALIFICA COME INFLITTA AL CALCIATORE GALAMACCI FEDERICO A CINQUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA. Ø ORDINA RESTITUIRSI LA TASSA RECLAMO.
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