COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 31 del 27/12/2002 – pubbl. su www.figc-cru.it Decisioni della Commissione Disciplinare NEL RECLAMO PROPOSTO DA S.S. SAN SECONDO IN RIFERIMENTO ALLA GARA A.C. MAGIONE-SAN SECONDO DISPUTATA A MAGIONE IL 27.10.2002 AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 19 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA, DEL GIORNO 06.11.2002, PUBBLICATO IN DATA 07.11.2002 RELATIVA ALLA REGOLARITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA GARA SUDDETTA;

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA - 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 31 del 27/12/2002 - pubbl. su www.figc-cru.it Decisioni della Commissione Disciplinare NEL RECLAMO PROPOSTO DA S.S. SAN SECONDO IN RIFERIMENTO ALLA GARA A.C. MAGIONE-SAN SECONDO DISPUTATA A MAGIONE IL 27.10.2002 AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 19 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA, DEL GIORNO 06.11.2002, PUBBLICATO IN DATA 07.11.2002 RELATIVA ALLA REGOLARITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA GARA SUDDETTA; HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 27.12.2002,la seguente decisione: FATTO SULLA scorta degli atti ufficiali, il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Umbria omologava il risultato maturato sul campo con il punteggio di 2-0, in favore del Magione, ritenendo ininfluente l’assenza dal campo di n. 3 bandierine di giuoco. NEI TERMINI proponeva reclamo la S.S. San Secondo adducendo la irregolarità del terreno di svolgimento della gara, incompleto delle bandierine di angolo e pertanto chiedeva la ripetizione della gara. SULLA SCORTA degli elementi di cui sopra la Commissione osserva quanto segue. Il reclamo svolto dalla S.S. San Secondo non appare fondato e, quindi, non può trovare accoglimento. A tal fine vale considerare che il presente procedimento è regolato dai commi 6 e 7, lett. b), dell’art. 24 C.G.S., attenendo alla regolarità del campo di giuoco; va considerato, inoltre, che il reclamo che introduce detto procedimento deve essere preceduto da specifica riserva presentata all’arbitro dalla società interessata prima dell’inizio della gara, allorquando trattasi di irregolarità non intervenuta durante la gara, come nel caso in esame - bandierine del calcio di angolo non posizionate sin dall’inizio della gara - e va considerato anche che il procedimento in questione si svolge sulla base delle risultanze dei documenti ufficiali. Ciò chiarito, dagli atti emerge che la riserva in parola risulta essere presentata al termine della gara Magione-San Secondo dalla società reclamante. Di conseguenza, il primo Giudice non avrebbe dovuto entrare nel merito della questione prospettata nel reclamo proprio perché, come detto, la riserva risulta presentata al termine della partita, circostanza questa che fa ritenere, con tutta evidenza, la riserva correlata solamente ed esclusivamente con l’esito negativo che la partita in oggetto ha avuto per la reclamante. Va, inoltre, osservato che, anche a voler seguire la tesi della reclamante, il ricorso non può trovare ugualmente accoglimento e perché l’arbitro, una volta segnalata dal suo assistente la mancanza di bandierine ha provveduto a far posizionare immediatamente le stesse dalla società ospitante e perché nessuna influenza ha avuto la circostanza sul regolare svolgimento della partita se è vero, come è vero, che nessuna lagnanza, specificatamente legata alla menzionata mancanza di bandierine, risulta segnalata dall’arbitro nel suo referto e dalla Società San Secondo nel suo reclamo oggetto di esame da parte di questa Commissione. PER I MOTIVI SOPRA ENUNCIATI LA C.D. D E L I B E R A Ø DI RESPINGERE IL RECLAMO AVANZATO DALLA S.S. SAN SECONDO. Ø ORDINA INCAMERARSI LA TASSA RECLAMO.
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