COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 34 del 08/01/2003 – pubbl. su www.figc-cru.it Decisioni del Giudice Sportivo CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA GARA DEL 15/12/2002 TORCHIAGINA – SAN LORENZO LERCHI

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA - 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 34 del 08/01/2003 - pubbl. su www.figc-cru.it Decisioni del Giudice Sportivo CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA GARA DEL 15/12/2002 TORCHIAGINA - SAN LORENZO LERCHI SCIOGLIENDO la riserva di cui al C.U. n. 30 del 18/12/2002; LETTO il reclamo presentato dalla Società A.S. S. LORENZO LERCHI; VISTI gli atti ufficiali; RILEVATO che al 30' del secondo tempo l'arbitro sospendeva la gara in quanto, a suo dire, non si sentiva "più in grado di garantire il regolare svolgimento della gara poichè colpito fisicamente, psicologicamente ed emotivamente", non avendo più "la necessaria tranquillità per condurla a termine"; CHE dagli elementi in atti non è dato comprendere se effettivamente, n on sussistessero più le condizioni (intese in senso oggettivo) per la prosecuzione dell'incontro; CHE, in ogni caso, nessun provvedimento disciplinare è stato adottato dall'arbitro conseguentemente alle proteste poste in essere da alcuni tesserati dell'A.S.T. TORCHIAGINA; CHE unico dato certo è costituito dalla condotta oltraggiosa e violenta tenuta da alcuni tesserati dell'A.S.T. TORCHIAGINA (sebbene non identificati); D E L I B E R A 1) IL RIGETTO del reclamo proposto dalla S.S. S. LORENZO LERCHI; 2) LA RIPETIZIONE della gara A.S.T. TORCHIAGINA - S.S. S.LOTRENZO LERCHI dando, contestualmente, mandato al C.R. UMBRIA affinchè ne venga fissata la data; 3) L'INCAMERAMENTO della tassa reclamo.
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