COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 34 del 08/01/2003 – pubbl. su www.figc-cru.it Decisioni della Commissione Disciplinare IN RIFERIMENTO ALLA GARA POL. COLOMBELLA – A.S. PROFIAMMA DISPUTATA A COLOMBELLA DI PERUGIA IL 7.12.2002, AVVERSO LA OMOLOGAZIONE DELLA CITATA GARA DA PARTE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.29 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA, DEL GIORNO 11.12.2002 PUBBLICATO IN DATA 12.12.2002, E PRECISAMENTE PER: POSIZIONE IRREGOLARE DEL CALCIATORE CIACCASASSI SPARTACO
COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA - 2002/2003
Comunicato Ufficiale N° 34 del 08/01/2003 - pubbl. su www.figc-cru.it
Decisioni della Commissione Disciplinare
IN RIFERIMENTO ALLA GARA POL. COLOMBELLA – A.S. PROFIAMMA DISPUTATA A COLOMBELLA DI PERUGIA IL 7.12.2002, AVVERSO LA OMOLOGAZIONE DELLA CITATA GARA DA PARTE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.29 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA, DEL GIORNO 11.12.2002 PUBBLICATO IN DATA 12.12.2002,
E PRECISAMENTE PER: POSIZIONE IRREGOLARE DEL CALCIATORE CIACCASASSI SPARTACO
HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 3.1.2002, la seguente decisione:
FATTO
SULLA scorta del rapporto arbitrale della gara suddetta, il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Umbria omologava la gara sopra riportata.
NEI TERMINI proponeva reclamo la Società A.S. PROFIAMMA adducendo il mancato rispetto dell’obbligo di partecipazione di calciatori in relazione all’età.
E PERTANTO CHIEDEVA :
l’applicazione in proprio favore della punizione sportiva della perdita della gara nei confronti della Soc. Colombella.
SULLA SCORTA degli elementi di cui sopra la Commissione osserva :
· Il reclamo proposto dall’A.S. Profiamma non può trovare accoglimento perché infondato.
· Preliminarmente va osservato che nel C.U. n. 1 del 1.7.2002 pubblicato il 2.7.2002 risulta che il “Consiglio Direttivo del CRU ha deliberato di far obbligo, per la stagione sportiva 2002-2003, in conformità delle direttive impartite in merito dalla L.N.D. che nelle gare dell’attività ufficiale 2002-2003, le Società partecipanti al Campionato Regionale di 2^ categoria hanno l’obbligo di impiegare, sin dall’inizio e per l’intera durata delle stesse e quindi, anche nel caso di sostituzioni successive di uno o più dei partecipanti, almeno un calciatore nato dal 1.1.1982 in poi ed almeno un calciatore nato dal 1.1.11983 in poi”.
· Se cosi è, il rilievo fatto dall’A.S. PROFIAMMA, in relazione alla gara sopra indicata e con riferimento al calciatore CIACCASASSI Spartaco non rileva ai fini del regolare svolgimento della gara stessa atteso che il predetto CIACCASASSI risulta essere nato il 25.11.2984 e non già il 25.11.1974, come erroneamente compare nella lista consegnata al direttore di gara.
· Detta circostanza risulta inconfutabile atteso che la data di nascita come sopra riportata e cioè il 25.11.1984, emerge dagli atti ufficiali forniti a questa Commissione dalla Segreteria del Comitato. D’altra parte il predetto calciatore non risulta sostituito nella gara per cui, per tutta la durata della stessa, la Pol. Colombella ha osservato l’obbligo sopra riportato.
· Di conseguenza il reclamo va respinto.
PER I MOTIVI SOPRA ENUNCIATI LA C.D.
D E L I B E R A
Ø DI RESPINGERE IL RECLAMO PROPOSTO DALL’A.S. PROFIAMMA CONFERMANDO IL RISULTATO DELLA GARA COLOMBELLA / PROFIAMMA, DISPUTATA IL 7.12.2002 A COLOMBELLA DI PERUGIA COSÌ ACQUISITO SUL CAMPO.
Ø ORDINA INCAMERARSI LA TASSA RECLAMO.
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