COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 36 del 15/01/2003 – pubbl. su www.figc-cru.it Decisioni della Commissione Disciplinare NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOC. POL. PONTICELLESE IN RIFERIMENTO ALLA GARA VALDIPIERLE / PONTICELLESE DISPUTATA A LISCIANO NICCONE IL 24.11.2002 AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 24 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA, DEL GIORNO 27.11.2002 PUBBLICATO IN DATA 28.11.2002, E PRECISAMENTE PER : Ø POSIZIONE IRREGOLARE DEL CALCIATORE ANGORI JURI

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA - 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 36 del 15/01/2003 - pubbl. su www.figc-cru.it Decisioni della Commissione Disciplinare NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOC. POL. PONTICELLESE IN RIFERIMENTO ALLA GARA VALDIPIERLE / PONTICELLESE DISPUTATA A LISCIANO NICCONE IL 24.11.2002 AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 24 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA, DEL GIORNO 27.11.2002 PUBBLICATO IN DATA 28.11.2002, E PRECISAMENTE PER : Ø POSIZIONE IRREGOLARE DEL CALCIATORE ANGORI JURI HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 14.1.2003 , la seguente decisione : FATTO · SULLA scorta del rapporto arbitrale della gara suddetta, il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Umbria omologava la gara sopra riportata. · NEI TERMINI proponeva reclamo la Società A.S.PIEGARO adducendo i seguenti M O T I V I il calciatore Angori Juri non poteva prendere parte alla gara in oggetto avendo svolto, nella corrente stagione calcistica, le mansioni di allenatore e di calciatore per conto della Soc. Olimpic 96 di Cicciano (AR), partecipante al Camp. di 2^ ctg., organizzato dal CR Toscana. E PERTANTO CHIEDEVA : l’applicazione in proprio favore dell’art. 12 del C.di G.S. Su esplicita richiesta veniva ascoltato il Presidente della Società Valdipierle. SULLA SCORTA degli elementi di cui sopra la Commissione osserva : · Il reclamo proposto dalla Pol. PONTICELLESE è fondato e deve trovare accoglimento, nonostante il contrario avviso della U.S. Valdipierle. · A tal fine va considerato che l’art. 35 del Regolamento del Settore Tecnico dispone che “i tecnici, nel corso della medesima stagione sportiva, non possono tesserarsi né, indipendentemente dal tesseramento, svolgere attività per più di una società, neppure con mansioni diverse……” · Ciò chiarito, dagli atti ufficiali e dagli accertamenti effettuati presso il C.R. Toscana, in possesso di questa Commissione, risulta che la Soc. A.C.Olimpic 96, nella domanda di iscrizione al Campionato di 2^ ctg. organizzato dal C.R. Toscana, ha indicato, come allenatore, il sig. Angori Yuri; risulta, inoltre, che lo stesso, nella lista presentata dall’Olimpic 96 all’arbitro in occasione della gara Olimpic 96 – Voluntas, disputata a Cicciano (AR) in data 13.10.2002, figura aver preso parte alla gara in qualità di calciatore col n. 15 e viene indicato nella stessa lista come allenatore. · Così stando le cose, poiché emerge, sempre degli atti ufficiali, che il predetto Angori ha preso parte alla gara in esame, sia pure solo come calciatore, non può revocarsi in dubbio che alla stessa, tenuto conto del disposto della normativa sopra indicata, ha partecipato in posizione irregolare dal momento che ha svolto attività, sia pure con mansioni diverse, per più di una Società nella corrente stagione calcistica 2002-2003. PER I MOTIVI SOPRA ENUNCIATI LA C.D. D E L I B E R A · In accoglimento del reclamo proposto dalla Pol. PONTICELLESE, delibera di infliggere alla U. Pol. Valdipierle la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 a 2. · Dispone trasmettersi gli atti al Presidente del CRU per quanto di propria competenza. · ORDINA RESTITUIRSI LA TASSA RECLAMO.
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