COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 36 del 15/01/2003 – pubbl. su www.figc-cru.it Decisioni della Commissione Disciplinare NEL RECLAMO PROPOSTO DA A.S. VENTINELLA IN RIFERIMENTO ALLA GARA TAVERNELLE / VENTINELLA DISPUTATA A LOC. COLONNETTA IL 14.12.2002 AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 16 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA, DEL GIORNO 18.12.2002 PUBBLICATO IN DATA 19.12.2002 E PRECISAMENTE PER : Ø INIBIZIONE A SVOLGERE ATTIVITA’ AI SENSI ART.14 C.G.S. FINO AL 18.02.2003 AL DIRIGENTE VIGNALI TIZIANO PER REITERATO COMPORTAMENTO IRRIGUARDOSO E MINACCIOSO NEI CONFRONTI DELL’ARBITRO AL TERMINE DELLA GARA.

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA - 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 36 del 15/01/2003 - pubbl. su www.figc-cru.it Decisioni della Commissione Disciplinare NEL RECLAMO PROPOSTO DA A.S. VENTINELLA IN RIFERIMENTO ALLA GARA TAVERNELLE / VENTINELLA DISPUTATA A LOC. COLONNETTA IL 14.12.2002 AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 16 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA, DEL GIORNO 18.12.2002 PUBBLICATO IN DATA 19.12.2002 E PRECISAMENTE PER : Ø INIBIZIONE A SVOLGERE ATTIVITA’ AI SENSI ART.14 C.G.S. FINO AL 18.02.2003 AL DIRIGENTE VIGNALI TIZIANO PER REITERATO COMPORTAMENTO IRRIGUARDOSO E MINACCIOSO NEI CONFRONTI DELL’ARBITRO AL TERMINE DELLA GARA. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 14.01.2003, la seguente decisione : FATTO · SULLA scorta del rapporto arbitrale della gara suddetta, il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Umbria comminava la sanzione sopra riportata. · NEI TERMINI proponeva reclamo la A.S. VENTINELLA chiedendo una riduzione della sanzione in considerazione del fatto che il dirigente sopra citato profferiva frase soltanto offensiva e non minacciosa nei confronti dell’arbitro. · ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione compariva l’Arbitro della gara e la Società reclamante. · SULLA SCORTA degli elementi di cui sopra la Commissione osserva quanto segue. Quanto assunto dalla Società nei motivi del reclamo non risulta suffragato e provato in punto di fatto. Il direttore di gara, sia nel referto ufficiale che in sede di audizione dinanzi questa Commissione, ha avuto modo di precisare in modo chiaro e del tutto esauriente il contenuto della frase a lui diretta da parte del dirigente Vignali Tiziano. Dai documenti ufficiali, che rappresentano prova prioritaria rispetto ogni dichiarazione di parte, emerge la natura anche minacciosa, oltre che offensiva, della frase pronunciata dal medesimo dirigente. La stessa inibizione inflitta dal G.S fino al 18.02.2003, risulta del tutto equa e proporzionata ai fatti. PER I MOTIVI SOPRA ENUNCIATI LA C.D. D E L I B E R A · Di respingere il reclamo proposto dalla A.S. Ventinella e conferma la inibizione inflitta dal G.S. al dirigente Vignali Tiziano sino al 18.02.2003. · ORDINA INCAMERARSI LA TASSA RECLAMO.
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