COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 37 del 16/01/2003 – pubbl. su www.figc-cru.it Decisioni della Commissione Disciplinare NEL RECLAMO PROPOSTO DAL CLUB SPORTIVO MONTECCHIO IN RIFERIMENTO ALLA GARA MONTECCHIO / BEVAGNA MONTEFALCO DISPUTATA A MONTECCHIO IL 15.12.2002 AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.30 COMITATO REGIONALE UMBRIA, DEL GIORNO 18.12.2002 PUBBLICATO IL 19.12.2002 E PRECISAMENTE PER : Ø SQUALIFICA PER SEI GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE MANNI DIEGO PER AVER SPINTONATO L’ARBITRO ALLE SPALLE FACENDOGLI FARE DUE PASSI INDIETRO.

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA - 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 37 del 16/01/2003 - pubbl. su www.figc-cru.it Decisioni della Commissione Disciplinare NEL RECLAMO PROPOSTO DAL CLUB SPORTIVO MONTECCHIO IN RIFERIMENTO ALLA GARA MONTECCHIO / BEVAGNA MONTEFALCO DISPUTATA A MONTECCHIO IL 15.12.2002 AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.30 COMITATO REGIONALE UMBRIA, DEL GIORNO 18.12.2002 PUBBLICATO IL 19.12.2002 E PRECISAMENTE PER : Ø SQUALIFICA PER SEI GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE MANNI DIEGO PER AVER SPINTONATO L’ARBITRO ALLE SPALLE FACENDOGLI FARE DUE PASSI INDIETRO. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 16.01.2003, la seguente decisione: FATTO · SULLA scorta del rapporto arbitrale della gara suddetta comminava la sanzione sopra riportata. · NEI TERMINI proponeva reclamo il C.S. Montecchio adducendo la inesistenza dei fatti e l’annullamento della sanzione. · ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione compariva l’Arbitro della gara: La Società reclamante non chiedeva di essere sentita. · SULLA SCORTA degli elementi di cui sopra la Commissione osserva quanto segue. I fatti addebitati al calciatore Manni risultano essersi verificati e sono stati confermati, avanti questa Commissione, dall’arbitro della gara. Un attento esame degli stessi, alla luce di quanto dichiarato dal medesimo direttore di gara fa apparire opportuno, ad avviso di questa Commissione, ridimensionare la sanzione al fine di renderla più proporzionata ed adeguata al reale comportamento tenuto nel suo complesso dal calciatore Manni. La squalifica inflitta al suddetto va ridotta a quattro giornate effettive di gara, anche tenuto conto della assoluta lieve entità della spinta operata nei confronti dell’arbitro PER I MOTIVI SOPRA ENUNCIATI LA C.D. D E L I B E R A Ø In accoglimento del reclamo svolto dal C.S. Montecchio di ridurre la squalifica inflitta dal G.S. al calciatore Manni Diego a quattro giornate effettive di gara. Ø ORDINA RESTITUIRSI LA TASSA RECLAMO
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