COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 37 del 16/01/2003 – pubbl. su www.figc-cru.it Decisioni della Commissione Disciplinare NEL RECLAMO PROPOSTO DA A.S. NUOVA VIRTUS CERBARA IN RIFERIMENTO ALLA GARA CITERNA-CERBARA DISPUTATA A PISTRINO IL 18.12.2002 AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 16 COMITATO PROVINCIALE DI PERUGIA DEL 18.12.2002 PUBBLICATO IL 19.12.2002 E PRECISAMENTE PER : Ø SQUALIFICA SINO AL 18.12.2004 INFLITTA AL CALCIATORE GHERARDINI NICOLO’ PERCHE’ AL TERMINE DELLA GARA COLPIVA L’ARBITRO CON UN CALCIO AD UNA GAMBA PROCURANDOGLI UN LIVIDO E LIEVE DOLORE.

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA - 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 37 del 16/01/2003 - pubbl. su www.figc-cru.it Decisioni della Commissione Disciplinare NEL RECLAMO PROPOSTO DA A.S. NUOVA VIRTUS CERBARA IN RIFERIMENTO ALLA GARA CITERNA-CERBARA DISPUTATA A PISTRINO IL 18.12.2002 AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 16 COMITATO PROVINCIALE DI PERUGIA DEL 18.12.2002 PUBBLICATO IL 19.12.2002 E PRECISAMENTE PER : Ø SQUALIFICA SINO AL 18.12.2004 INFLITTA AL CALCIATORE GHERARDINI NICOLO’ PERCHE’ AL TERMINE DELLA GARA COLPIVA L’ARBITRO CON UN CALCIO AD UNA GAMBA PROCURANDOGLI UN LIVIDO E LIEVE DOLORE. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 16.01.2003, la seguente decisione : FATTO · SULLA scorta del rapporto arbitrale della gara suddetta comminava la sanzione sopra riportata. · NEI TERMINI proponeva reclamo la Società A. S. Nuova Virtus Cerbara adducendo la estraneità del calciatore citato al fatto. Ø E PERTANTO CHIEDEVA : l’annullamento della sanzione. · ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione compariva l’Arbitro. Non compariva la Società reclamante, sebbene ritualmente convocata. · SULLA SCORTA degli elementi di cui sopra la Commissione osserva quanto segue. L’arbitro ha confermato il suo referto ed ha chiarito davanti questa Commissione di aver, senza possibilità di dubbio, identificato nel calciatore Gherardini Nicolò colui che lo ha colpito con il calcio. Le argomentazioni della Società reclamante non possono pertanto avere rilevanza atteso che risultano travolte dalle dichiarazioni rese dal direttore di gara che risultano, per giurisprudenza costante della C.A.F., dotate di prevalenza probatoria rispetto alla interessata versione dei fatti svolti dalla stessa Società che, peraltro, non trova riscontro alcuno negli atti ufficiali. Ciò non toglie che appare possibile ridimensionare la sanzione inflitta dal G.S. al predetto Gherardini, tenuto conto che nessuna conseguenze di rilievo ha prodotto al direttore di gara e tenuto, altresì, conto della giovane età del predetto calciatore onde rendere la sanzione stessa più equa. La squalifica inflitta al calciatore Gherardini può, quindi, essere ridotta sino al 19.02.2004. PER I MOTIVI SOPRA ENUNCIATI LA C.D. D E L I B E R A Ø In accoglimento del reclamo svolto dalla A.S. Nuova Virtus Cerbara di ridurre la squalifica inflitta dal G.S. al calciatore Gherardini Nicolò sino al 19 Febbraio 2004. ORDINA RESTITUIRSI LA TASSA RECLAMO
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