COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 38 del 22/01/2003 – pubbl. su www.figc-cru.it Decisioni del Giudice Sportivo CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA GARA DEL 18/01/2003 TAVERNELLE – CALCIO SAN MARCO
COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA - 2002/2003
Comunicato Ufficiale N° 38 del 22/01/2003 - pubbl. su www.figc-cru.it
Decisioni del Giudice Sportivo
CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA
GARA DEL 18/01/2003 TAVERNELLE - CALCIO SAN MARCO
VISTI gli atti ufficiali relativi alla gara in epigrafe;
RILEVATO: che al 93' il direttore di gara sospendeva la partita conseguentemente ad una violenta rissa scoppiata fra i calciatori ed i dirigenti di entrambe le squadre;
CHE l'arbitro riusciva ad individuare con certezza soltanto quattro calciatori della A.S. CALCIO SAN MARCO quali soggetti che iniziavano a protestare ed ingiuriare il direttore di gara;
CHE detti calciatori venivano identificati in STOPPIELLO DONATO (n. 11 ) POMPEI RODOLFO (n. 20), TOMASSONI MICHELE (n. 1), SONAGLIA MARCO (n. 8);
CHE per il resto, la ricostruzione dell'arbitro non appare precisa e circostanziata e comunque non tale da consentire, a questo Giudice non solo di individuare e graduare le singole responsabilità dei soggetti che hanno preso parte alla "contesa" nonchè l'esatto numero dei partecipanti alla rissa, ma addirittura l'esatta identificazione degli stessi;
CHE, pertanto, risulta impossibile allo stato, stabilire se le responsabilità, circa la mancata prosecuzione della gara, debba ascriversi a d entrambe le Società o soltanto ad una di esse;
CHE appare, quindi, opportuno investire della vicenda il competente Ufficio Indagini al fine di operare una più precisa e rigorosa ricostruzione dei fatti;
D E L I B E R A
1) LA SOSPENSIONE dell'omologazione del risultato;
2) LA SQUALIFICA per numero QUATTRO giornate, a carico dei calciatori dell'A.S. CALCIO SAN MARCO STOPPIELLO DONATO (n. 11), POMPEI RODOLF O (n. 20), TOMASSONI MICHELE (n. 1), SONAGLIA MARCO (n. 8) per le gravi e reiterate proteste ed ingiurie rivolte all'arbitro;
3) LA TRASMISSIONE degli atti all'Ufficio Indagini al fine di ottenere una precisa ricostruzione dei fatti.