COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 39 del 23/01/2003 – pubbl. su www.figc-cru.it Decisioni della Commissione Disciplinare NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA POLISPORTIVA PISTRINO IN RIFERIMENTO ALLA GARA PISTRINO / JULIA SPELLO DISPUTATA A PISTRINO IL 5.01.2003 (avverso la decisione del Giudice Sportivo riportata nel c.u. n. 34 del Comitato Regionale Umbria, dell’8.1.2003 pubblicato in data 9.1.2003 – Campionato Promozione Regionale).

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA - 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 39 del 23/01/2003 - pubbl. su www.figc-cru.it Decisioni della Commissione Disciplinare NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA POLISPORTIVA PISTRINO IN RIFERIMENTO ALLA GARA PISTRINO / JULIA SPELLO DISPUTATA A PISTRINO IL 5.01.2003 (avverso la decisione del Giudice Sportivo riportata nel c.u. n. 34 del Comitato Regionale Umbria, dell’8.1.2003 pubblicato in data 9.1.2003 – Campionato Promozione Regionale). E PRECISAMENTE PER : la squalifica inflitta al calciatore Cerboni Mauro per 4 giornate di gara. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 23.1.2003, la seguente decisione : FATTO · SULLA scorta del rapporto arbitrale della gara suddetta, il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Umbria comminava la sanzione sopra riportata al calciatore Cerboni Mauro, per aver sputato contro un calciatore della squadra avversaria.. · NEI TERMINI proponeva reclamo la Società Pistrino adducendo i seguenti M O T I V I Eccessività della sanzione per una diversa configurazione del fatto. E PERTANTO CHIEDEVA : la riduzione della squalifica. · ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione compariva l’Arbitro della gara e la società reclamante. · SULLA SCORTA degli elementi di cui sopra la Commissione osserva : · Il direttore di gara, dinanzi questa Commissione, ha integralmente confermato il rapporto e per quanto concerne il presente procedimento, ha ribadito che il Cerboni non sputò per terra , come affermato nel reclamo, ma indirizzò lo sputo nei confronti dell’avversario tanto che quest’ultimo fu colpito all’altezza della spalla. · Non vi è dubbio alcuno, pertanto, che lo sputo fu un atto volontario e premeditato, diretto al calciatore avversario che fu in effetti colpito; alla stregua di queste considerazioni, va respinto il reclamo e confermata la decisione del G.S., la cui sanzione appare equa e congrua in riferimento al fatto, veramente spregevole ed antisportivo. P.Q.M. Di rigettare il reclamo proposto dalla Polisportiva Pistrino. ORDINA INCAMERARSI LA TASSA RECLAMO.
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