COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 39 del 23/01/2003 – pubbl. su www.figc-cru.it Decisioni della Commissione Disciplinare NEL RECLAMO PROPOSTO DA SPORTING CLUB BASTIA IN RIFERIMENTO ALLA GARA BASTIA UMBRA / PALAZZO DISPUTATA A COSTANO IL 28.12.2002 (avverso la decisione del Giudice Sportivo riportata nel Comunicato Ufficiale n. 33 del Comitato Regionale Umbria, del 2.01.2003 pubblicato in data 2.01.2003 – Campionato Seconda Categoria Regionale). In forza della quale veniva inflitta al calciatore Proietti Mirko la squalifica per 6 giornate effettive di gara.

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA - 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 39 del 23/01/2003 - pubbl. su www.figc-cru.it Decisioni della Commissione Disciplinare NEL RECLAMO PROPOSTO DA SPORTING CLUB BASTIA IN RIFERIMENTO ALLA GARA BASTIA UMBRA / PALAZZO DISPUTATA A COSTANO IL 28.12.2002 (avverso la decisione del Giudice Sportivo riportata nel Comunicato Ufficiale n. 33 del Comitato Regionale Umbria, del 2.01.2003 pubblicato in data 2.01.2003 – Campionato Seconda Categoria Regionale). In forza della quale veniva inflitta al calciatore Proietti Mirko la squalifica per 6 giornate effettive di gara. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 23/1/2003, la seguente decisione: FATTO · SULLA scorta del rapporto arbitrale della gara suddetta, il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Umbria comminava la sanzione sopra riportata. · NEI TERMINI proponeva reclamo la Società Sporting Club Bastia Umbra , adducendo seguenti M O T I V I Eccessività della sanzione comminata. E PERTANTO CHIEDEVA : la riduzione della squalifica. · ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione compariva l’Arbitro della gara e la Società reclamante. · SULLA SCORTA degli elementi di cui sopra la Commissione osserva : Il direttore di gara ha confermato quanto riportato nel suo referto ed ha precisato davanti questa Commissione che il Proietti ha effettivamente colpito con due calci l’avversario, calci che sono stati sferrati con premeditazione e proditoriamente. La società reclamante ha cercato di minimizzare l’accaduto parlando di “ due calcetti” , ma a fronte di quanto esposto dal direttore di gara nessun dubbio è consentito avere sulla entità e volontarietà del fatto, così come non è consentito avere alcun dubbio che il Proietti abbia pronunciato nei confronti del direttore di gara, all’atto della notifica della espulsione, parole offensive. Ciò non toglie che questa Commissione possa procedere ad una riduzione della sanzione per renderla più adeguata e congrua in riferimento alla condotta del calciatore; di conseguenza la squalifica così come inflitta dal G.S. viene ridotta a quattro giornate di squalifica effettiva. P.Q.M. In accoglimento del reclamo proposto dallo Sporting Club Bastia Umbra, di ridurre la squalifica inflitta al calciatore Proietti Mirko a quattro giornate effettive di gara. ORDINA RESTITUIRSI LA TASSA RECLAMO.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it