COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 02 del 16/08/2002 – pubbl. su www.figc-cru.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA - 2002/2003
Comunicato Ufficiale N° 02 del 16/08/2002 – pubbl. su www.figc-cru.it
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
· Vista la richiesta avanzata dall’A.S. Atletico 167 volta ad ottenere un riesame, da parte di questa Commissione, della delibera assunta in data 09/04/2002, con la quale veniva ridotta, in accoglimento del reclamo, al 06/03/2002 al calciatore CHIARONI Michele la squalifica inflittagli dal G.S. fino al 06/03/2005 per aver colpito il Direttore di gara con un pugno allo zigomo sinistro non appena il predetto gli mostrava il cartellino rosso per averlo offeso;
· Considerato che la suddetta Associazione assume a sostegno, sebbene il comportamento del suddetto calciatore fosse sicuramente da censurare, che la delibera veniva presa da questa Commissione senza che venisse sentita, quantunque avesse fatto esplicita richiesta, venendo in tal guisa ad essere violate le norme sulla istituzione del contraddittorio;
· Considerato che con la menzionata richiesta la Società citata invoca una ulteriore sostanziale riduzione della sanzione;
· Considerato che, se la indicata richiesta vada considerata come ulteriore gravame la stessa doveva essere avanzata alla C.A.F. con il rispetto dei termini indicati dal Codice di Giustizia Sportiva così come se la medesima debba essere ritenuta impugnazione per revocazione, per cui la richiesta in esame deve essere considerata inammissbile;
P.Q.M.
DICHIARA INAMMISSIBILE LA RICHIESTA DI RIESAME AVANZATA A QUESTA COMMISSIONE DALL’A.S. ATLETICO 167.