COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 11 del 04/10/2002 – pubbl. su www.figc-cru.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA - 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 11 del 04/10/2002 – pubbl. su www.figc-cru.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE In data 3 ottobre 2002, dinanzi questa Commissione, si è trattato il reclamo presentato dalla Polisportiva A.M. 98, con atto spedito in data 10 settembre 2002, regolarmente comunicato alla società reclamata, avente ad oggetto la posizione del calciatore Marchionni Mauro. Infatti, nella gara sovra descritta, nelle file della Società Bastardo aveva giocato il calciatore Marchionni Mauro , nato il 5 ottobre 1984, il quale, nella stagione precedente, quando ancora Militava con il Foligno Calcio s.r.l., aveva riportato una squalifica nell'ultima giornata di gara. Il Marchionni, secondo la prospettazione della società reclamante, avrebbe dovuto scontare la giornata di squalifica, nella gara iniziale del nuovo campionato, secondo le norme regolamentari. 11 / 331 Il ricorso è infondato. Infatti, il calciatore Marchionni, nato nel 1984, deve ritenersi ricompreso nella categoria juniores, e, come tale, avrebbe dovuto scontare la squalifica nella categoria di appartenenza. Ed infatti, la categoria Juniores ha giocato il giorno 7 settembre 2002, in particolare la società Bastardo ha giocato con la Società sportiva Spello, cui il Marchionni non ha preso parte. Deve ritenersi, pertanto che il calciatore abbia scontato la propria giornata di squalifica nella giornata del 7 settembre 2002, nella quale si svolgeva il Campionato Juniores. La posizione del Marchionni, per la giornata dell'8 settembre, nella quale giocava la prima squadra, era perfettamente regolare. Il reclamo, pertanto, deve essere rigettato. p.q.m. LA COMMISSIONE DISCIPLINARE RIGETTA IL RECLAMO PRESENTATO DALLA POLISPORTIVA A.M. 98 E ORDINA INCAMERARSI LA TASSA RECLAMO.
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