COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 11 del 04/10/2002 – pubbl. su www.figc-cru.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA POL. PIERANTONIO. IN RIFERIMENTO ALLA GARA PIERANTONIO / SAN GIUSTINO DISPUTATA A PIERANTONIO IL 15.9.2002 AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 8 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA, DEL GIORNO 18.9.2002 PUBBLICATO IN DATA 19.9.2002, E PRECISAMENTE PER : SQUALIFICA PER TRE GIORNATE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE CIUCHI SAMUELE.

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA - 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 11 del 04/10/2002 – pubbl. su www.figc-cru.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA POL. PIERANTONIO. IN RIFERIMENTO ALLA GARA PIERANTONIO / SAN GIUSTINO DISPUTATA A PIERANTONIO IL 15.9.2002 AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 8 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA, DEL GIORNO 18.9.2002 PUBBLICATO IN DATA 19.9.2002, E PRECISAMENTE PER : SQUALIFICA PER TRE GIORNATE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE CIUCHI SAMUELE. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 3.10.2002 , la seguente decisione : FATTO · SULLA scorta del rapporto arbitrale della gara suddetta, il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Umbria comminava la sanzione sopra riportata. · NEI TERMINI proponeva reclamo la Società Pol. Pierantonio, adducendo i seguenti M O T I V I Eccessività della sanzione. E PERTANTO CHIEDEVA : La riduzione della sanzione. 11 / 332 · ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione compariva l’Arbitro della gara e la Società reclamante. · SULLA SCORTA degli elementi di cui sopra la Commissione osserva : · In sede di procedimento disciplinare i fatti dedotti in incolpazione debbono essere accertati sulla base delle risultanze degli atti ufficiali di gara, il cui contenuto non può essere inficiato da una interessata ricostruzione della dinamica dell’episodio oggetto di incolpazione. · Tanto chiarito, a giudizio di questa Commissione, gli atti acquisiti e le precisazioni fornite dal direttore di gara alla odierna seduta, fanno ritenere che l’episodio attribuito al calciatore Ciuchi Samuele si sia verificato nei termini e con le modalità descritti dal direttore di gara. Va notato, peraltro, che la stressa Società reclamante ha ammesso quanto attribuito al Ciuchi anche se ha inteso rappresentare una diversa modalità di esecuzione – la Società parla di un calcio portato al fianco di un avversario, mentre l’arbitro parla di un calcio portato dal Ciuchi al capo dell’avversario in reazione ad un fallo subito. · Se così è, non può revocarsi in dubbio che il comportamento del Ciuchi debba essere censurato. Ciò non toglie che, ad avviso di questa Commissione, la squalifica inflitta dal G.S. può essere ridotta a due giornate di gara per renderla più equa ed adeguata al reale svolgimento dei fatti. PER I MOTIVI SOPRA ENUNCIATI LA C.D. D E L I B E R A IN ACCOGLIMENTO DEL RECLAMO, DI RIDURRE LA SQUALIFICA INFLITTA DAL G.S. AL CALCIATORE CIUCHI SAMUELE A DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA. ORDINA RESTITUIRSI LA TASSA RECLAMO
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