COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 12 del 09/10/2002 – pubbl. su www.figc-cru.it Delibere della Commissione Disciplinare NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ POLISPORTIVA GABELLETTA; IN RIFERIMENTO ALLA GARA GRIFO ATTIGLIANO – GABELLETTA DISPUTATA AD ATTIGLIANO IL 15.09.2002 E PRECISAMENTE PER IRREGOLARE SVOLGIMENTO DELLA STESSA, AVENDO LA SOCIETA’ A.S. GRIFO ATTIGLIANO SCHIERATO IN CAMPO IL CALCIATORE BIAGINI DAVID IN RESIDUO DI SQUALIFICA ANCORA DA SCONTARE PER SANZIONI INFLITTE NELLA STAGIONE SPORTIVA 2001/2002.

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA - 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 12 del 09/10/2002 – pubbl. su www.figc-cru.it Delibere della Commissione Disciplinare NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ POLISPORTIVA GABELLETTA; IN RIFERIMENTO ALLA GARA GRIFO ATTIGLIANO – GABELLETTA DISPUTATA AD ATTIGLIANO IL 15.09.2002 E PRECISAMENTE PER IRREGOLARE SVOLGIMENTO DELLA STESSA, AVENDO LA SOCIETA’ A.S. GRIFO ATTIGLIANO SCHIERATO IN CAMPO IL CALCIATORE BIAGINI DAVID IN RESIDUO DI SQUALIFICA ANCORA DA SCONTARE PER SANZIONI INFLITTE NELLA STAGIONE SPORTIVA 2001/2002. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 08.10.2002 , la seguente decisione. FATTO Dal referto ufficiale di gara risulta che il calciatore Biagini David prendeva parte alla gara sopra specificata. Dall’ Allegato al C. U. n. 1 del 01.07.2002 risulta altresì che il suddetto calciatore aveva un residuo di squalifica da scontare nella stagione in corso per violazioni commesse nella precedente stagione pari ad una giornata effettiva di gara. Il Biagini David ha preso parte alla gara del 15 settembre 2002, in epigrafe specificata, propria della seconda giornata ufficiale del Campionato Regionale di Promozione per la stagione sportiva 2002/2003 e quindi in posizione irregolare, tenuto conto che lo stesso non aveva a tale data scontato la squalifica come risulta dagli atti ufficiali. Pertanto il ricorso presentato dalla Polisportiva GABELLETTA risulta fondato e lo stesso va accolto in applicazione dell’art. 12, comma 5, lett. a), del C.G.S. PER I MOTIVI SOPRA ENUNCIATI LA C.D. D E L I B E R A · IN ACCOGLIMENTO DEL RECLAMO PROPOSTO DALLA A.S. POLISPORTIVA GABELLETA DI INFLIGGERE LA PUNIZIONE SPORTIVA DELLA PERDITA DELLA GARA IN EPIGRAFE SPECIFICATA ALLA SOCIETÀ GRIFO ATTIGLIANO CON IL PUNTEGGIO DI 0 - 2. ORDINA RESTITUIRSI LA TASSA RECLAMO
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