COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 12 del 09/10/2002 – pubbl. su www.figc-cru.it Delibere della Commissione Disciplinare NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S. SAN VENANZO; IN RIFERIMENTO ALLA GARA PONTE PATTOLI – SAN VENANZO DISPUTATA A PONTE PATTOLI DI PERUGIA IL 15.9.2002, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 8 COMITATO REGIONALE UMBRIA, DEL GIORNO 18.9.2002 PUBBLICATO IN DATA 19.9.2002, E PRECISAMENTE PER : POSIZIONE IRREGOLARE DEL CALCIATORE MARTINETTI MORENO.
COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA - 2002/2003
Comunicato Ufficiale N° 12 del 09/10/2002 – pubbl. su www.figc-cru.it
Delibere della Commissione Disciplinare
NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S. SAN VENANZO;
IN RIFERIMENTO ALLA GARA PONTE PATTOLI - SAN VENANZO DISPUTATA A PONTE PATTOLI DI PERUGIA IL 15.9.2002, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 8 COMITATO REGIONALE UMBRIA, DEL GIORNO 18.9.2002 PUBBLICATO IN DATA 19.9.2002, E PRECISAMENTE PER :
POSIZIONE IRREGOLARE DEL CALCIATORE MARTINETTI MORENO.
HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 8.10.2002 , la seguente decisione:
FATTO
· Il G.S., sulla scorta del referto arbitrale, omologava il risultato della gara Ponte Pattoli-San Venanzo con il punteggio di 1 a 0 disputata a Ponte Pattoli di Perugia il 15.9.2002.
· Avverso detta omologazione proponeva ritualmente reclamo la A.S. San Venanzo chiedendo l’applicazione in proprio favore del disposto di cui all’art. 12 c. lett. c) del C, di G.S. sul presupposto che la U.S. Ponte Pattoli aveva proceduto alla sostituzione del calciatore Scaramozzino Gaetano, nato nel 1983, con il calciatore Martinetti Moreno, nato nel 1968, violando l’obbligo di cui all’art. 34 bis delle NOIF.
E PERTANTO CHIEDEVA :
l’applicazione in proprio favore dell’art. 12 c.5 lett. c) del C.di G:S:
Alla fissata riunione avanti questa Commissione nessun rappresentante delle due Società interessate compariva non avendone fatta espressa richiesta.
· SULLA SCORTA degli elementi di cui sopra la Commissione osserva :
· CHE il reclamo proposto dalla A.S. San Venanzo è fondato e va accolto.
· Dagli atti in possesso di questa Commissione risulta che il Consiglio Direttivo del CRU ha deliberato, in attuazione dell’art. 34 bis delle NOIF, di fare obbligo, per la stagione sportiva 2002-2003, che nelle gare ufficiali le Società partecipanti al Campionato Regionale di 1^ ctg. hanno l’obbligo di impiegare, sin dall’inizio, per l’intera durata delle stesse e, quindi, anche nel caso di sostituzioni successive, di uno o più partecipanti, almeno un calciatore nato dal 1.1.1982 in poi ed almeno un calciatore nato dal 1.1.1983 in poi, come peraltro pubblicato nel C.U. n.1 dell’1.7.2002.
· Ciò chiarito emerge, dal referto arbitrale, che il calciatore Scaramozzino Gaetano, nato il 19.2.1983 è stato sostituito, al 13° del s.t., con il calciatore Martinetti Moreno, nato il 2.3.1968.
· Se così è, appare evidente la violazione dell’obbligo di cui sopra, anche se al 27° del s.t. ha fatto subentrare al calciatore Servettini Riccardo, il calciatore Martinetti Francesco, nato il 17.11.1984 perché, sia pure per un periodo che va dal 13° del s.t. al 27° del s.t., la U.S. Ponte Pattoli non ha utilizzato alcun calciatore nato nell’anno 1983 in poi.
· E’ costante giurisprudenza della C.A.F. che a nulla rileva che la sostituzione sia avvenuta in modo regolare solo dopo alcuni minuti dall’ingresso in campo del calciatore Martinetti Moreno atteso che la norma su citata non comporta deroghe dal momento che quanto deliberato dal CRU costituisce una norma d’obbligo che va osservata indipendentemente dalla durata del mancato impiego di un calciatore nato dopo la precisata data ed indipendentemente dalla mancanza di effetti pratici della violazione ai fini del risultato.
PER I MOTIVI SOPRA ENUNCIATI LA C.D.
D E L I B E R A
· DI ACCOGLIERE IL RECLAMO PROPOSTO ALL’A.S. SAN VENANZO E PER L’EFFETTO INFLIGGE ALLA U.S. PONTE PATTOLI LA SANZIONE DELLA PUNIZIONE SPORTIVA DELLA PERDITA DELLA GARA CON IL RISULTATO DI O a 2 IN FAVORE DELL’A.S. SAN VENANZO.
· ORDINA RESTITUIRSI LA TASSA RECLAMO
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