COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 13 del 16/10/2002 – pubbl. su www.figc-cru.it Delibere della Commissione Disciplinare NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA S.S. PONTE FELCINO, IN RIFERIMENTO ALLA GARA MONTE PETRIOLO FONTIGNANO / PONTE FELCIO DISPUTATA A MONTE PETRIOLO IL 29.9.2002 AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 10 COMITATO REGIONALE UMBRIA, DEL GIORNO 2.10.2002 PUBBLICATO IN DATA 3.10.2002, E PRECISAMENTE PER : SQUALIFICA PER TRE GIORNATE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE DOMENICHINI ALESSANDRO.

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA - 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 13 del 16/10/2002 – pubbl. su www.figc-cru.it Delibere della Commissione Disciplinare NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA S.S. PONTE FELCINO, IN RIFERIMENTO ALLA GARA MONTE PETRIOLO FONTIGNANO / PONTE FELCIO DISPUTATA A MONTE PETRIOLO IL 29.9.2002 AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 10 COMITATO REGIONALE UMBRIA, DEL GIORNO 2.10.2002 PUBBLICATO IN DATA 3.10.2002, E PRECISAMENTE PER : SQUALIFICA PER TRE GIORNATE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE DOMENICHINI ALESSANDRO. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 15.10.2002 , la seguente decisione : FATTO SULLA scorta del rapporto arbitrale della gara suddetta, il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Umbria comminava la sanzione sopra riportata. NEI TERMINI proponeva reclamo la Società S.S. Ponte Felcino adducendo i seguenti M O T I V I Eccessività della sanzione tenuto conto che la reazione del Domenichini era stato frutto di un fallo in precedenza subito dal giocatore da lui colpito. E PERTANTO CHIEDEVA : · .l’annullamento o la riduzione della squalifica. ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione compariva l’Arbitro della gara; nessuno compariva per la Società sebbene ritualmente convocata. SULLA SCORTA degli elementi di cui sopra la Commissione osserva : Dagli atti ufficiali della gara e dai chiarimenti forniti dall’arbitro è emerso che il Domenichini Alessandro ha colpito un calciatore avversario non già a seguito di un fallo subito ma a gioco fermo, allorquando era in fase di preparazione l’esecuzione di un calcio d’angolo. Ciò chiarito appare evidente come la versione fornita dalla Società reclamante debba ritenersi puramente diretta a giustificare il comportamento del proprio calciatore senza che detta giustificazione si presenti obiettivamente fondata, e quindi di retta al solo fine di attenuarne la responsabilità. Così stando le cose, tenuto conto delle modalità del fatto, trattasi di un pugno portato al volto dell’avversario, del dolore che ha arrecato all’avversario, ritiene questa Commissione che no emergono elementi tali che possono giustificare una riduzione della sanzioni inflitta al Domenichini dal G.S. per cui va integralmente confermata . PER I MOTIVI SOPRA ENUNCIATI LA C.D. D E L I B E R A · DI RESPINGERE IL RECLAMO PROPOSTO DALLA S.S. PONTE FELCINO CONFERMANDO INTEGRALMENTE L’IMPUGNATA DECISIONE DEL G.S. · ORDINA INCAMERARSI LA TASSA RECLAMO.
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