COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 15 del 23/10/2002 – pubbl. su www.figc-cru.it Delibere della Commissione Disciplinare NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA A.S. PONTE VALLECEPPI IN RIFERIMENTO ALLA GARA PONTE VALLECEPPI / PIEVESE DISPUTATA A PONTE VALLECEPPI IL 21.9.2002 AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 9 COMITATO REGIONALE UMBRIA, DEL GIORNO 25.09.2002 PUBBLICATO IN DATA 25.09.2002, E PRECISAMENTE PER : Ø SQUALIFICA PER SEI GIORNATE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE MERLI FABIO.

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA - 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 15 del 23/10/2002 – pubbl. su www.figc-cru.it Delibere della Commissione Disciplinare NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA A.S. PONTE VALLECEPPI IN RIFERIMENTO ALLA GARA PONTE VALLECEPPI / PIEVESE DISPUTATA A PONTE VALLECEPPI IL 21.9.2002 AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 9 COMITATO REGIONALE UMBRIA, DEL GIORNO 25.09.2002 PUBBLICATO IN DATA 25.09.2002, E PRECISAMENTE PER : Ø SQUALIFICA PER SEI GIORNATE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE MERLI FABIO. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 21.10.2002 , la seguente decisione: FATTO · SULLA scorta del rapporto arbitrale della gara suddetta, il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Umbria comminava la sanzione sopra riportata. · NEI TERMINI proponeva reclamo la A.S. PONTE VALLECEPPI adducendo i seguenti M O T I V I eccessività della sanzione tenuto conto dell’effettivo comportamento del calciatore e del suo comportamento sempre corretto in precedenza al deprecabile episodio. E PERTANTO CHIEDEVA : La riduzione della squalifica. · ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione non compariva l’Arbitro della gara; si presentava invece la Società convocata. · SULLA SCORTA degli elementi di cui sopra la Commissione osserva : Il calciatore Merli Fabio veniva espulso e squalificato per sei giornate di gara per aver spintonato l’arbitro e tenuto nei confronti dello stesso reiterato comportamento offensivo e minaccioso. Dagli atti ufficiali emerge che il predetto calciatore ha effettivamente urtato con il petto il direttore di gara e profferiva nei suoi confronti parole offensive e minacciose. Questa Commissione è dell’avviso che il comportamento del Merli debba essere, senza dubbio alcuno, censurato ma ritiene anche che la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo possa essere ridotta in considerazione del fatto che l’atteggiamento del calciatore debba essere valutato in tutto il suo contesto ed in considerazione anche della giovane età del Merli e del fatto che a carico dello stesso non risultano precedenti. PER I MOTIVI SOPRA ENUNCIATI LA C.D. D E L I B E R A Ø IN ACCOGLIMENTO DEL RECLAMO PROPOSTO DALLA A.S. PONTEVALLECEPPI RIDUCE LA SQUALIFICA INFLITTA DAL GIUDICE SPORTIVO AL CALCIATORE MERLI FABIO A QUATTRO GIORNATE UFFICIALI DI GARA. Ø ORDINA RESTITUIRE LA TASSA RECLAMO.
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