COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 19 del 06/11/2002 – pubbl. su www.figc-cru.it Decisioni della Commissione Disciplinare NEL RECLAMO PROPOSTO Dal Club Sportivo Montecchio, IN RIFERIMENTO ALLA GARA Montecchio / Picchi S.Giacomo DISPUTATA A Montecchio (TR) il 12.10.2002 AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 13 COMITATO REGIONALE UMBRIA, DEL GIORNO 16.10.2002 PUBBLICATO IN DATA 17.10.2002, · E PRECISAMENTE PER : punizione sportiva della perdita della gara, penalizzazione di un punto in classifica ed ammenda di Euro 155,00 quale prima rinuncia.

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA - 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 19 del 06/11/2002 – pubbl. su www.figc-cru.it Decisioni della Commissione Disciplinare NEL RECLAMO PROPOSTO Dal Club Sportivo Montecchio, IN RIFERIMENTO ALLA GARA Montecchio / Picchi S.Giacomo DISPUTATA A Montecchio (TR) il 12.10.2002 AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 13 COMITATO REGIONALE UMBRIA, DEL GIORNO 16.10.2002 PUBBLICATO IN DATA 17.10.2002, · E PRECISAMENTE PER : punizione sportiva della perdita della gara, penalizzazione di un punto in classifica ed ammenda di Euro 155,00 quale prima rinuncia. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 5.11.2002, la seguente decisione: FATTO SULLA scorta del rapporto arbitrale della gara suddetta, il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Umbria comminava le sanzioni sopra riportate. NEI TERMINI proponeva reclamo la Società Club Sportivo Montecchio, adducendo i seguenti M O T I V I Mancata comunicazione della variazione del calendario delle gare pubblicato nel C.U. n. 3 del 28.8.2002. E PERTANTO CHIEDEVA : · L’annullamento della delibera del G.S. · ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione compariva il Presidente della Società reclamante. · SULLA SCORTA degli elementi di cui sopra la Commissione osserva : · Va premesso che, secondo il disposto dell’art. 13 della NOIF, ribadito peraltro nel C.di G.S. le decisioni adottate dagli Organi Federali sono pubblicati mediante Comunicati Ufficiali firmati dal Presidente e dal Segretario. La pubblicazione dei Comunicati Ufficiali avviene mediante affissione negli Albi istituiti presso le rispettive sedi. Le decisioni si presumono conosciute dal giorno della pubblicazione dei relativi Comunicati, salvo le decisioni per le quali sono espressamente previsti particolari modalità di notifica. · Tanto chiarito, il reclamo svolto dalla Soc. reclamante non può trovare accoglimento. · Ed invero dagli atti ufficiali risulta che il calendario delle gare, che prevedeva la disputa della gara Montecchio / Picchi S.Giacomo il 13.10.2002, è stato pubblicato nel C.U. n.3 del 28.8.2002 , così come risulta che la variazione che prevedeva la disputa della partita sopra indicata in data 12.10.2002, risulta indicata nel C.U. n. 5 del 4.9.2002,pubblicato all’albo in data 5.9.2002 ed affisso l 6.9.2002. · Se così è, appare evidente che la Società reclamante non può accampare alcuna pretesa in ordine alla mancata comunicazione diretta della variazione suddetta, atteso che questa deve presumersi conosciuta, secondo il disposto dell’art. 13 sopra citato, dalla data di pubblicazione nel suddetto Comunicato Ufficiale. · Da ciò consegue che la Società reclamante, tenuto conto che la gara in questione andava, per la variazione suddetta, giocata il 12.10.2002,0 aveva tutto il tempo per poter, eventualmente, adoperarsi per un ulteriore cambiamento di data. · Ne’, peraltro, può ritenersi pertinente, ad avviso di questa Commissione, il richiamo fatto dalla Società reclamante all’art. 324 del C.di G.S. secondo cui il Comitato avrebbe dovuto renderla edotta della variazione di calendario a mezzo di telegramma, telefax o posta elettronica, atteso che detta norma riguarda la trasmissione degli atti inerenti ai procedimenti dallo stesso Codice previsti, dovendo per ogni altro atto, farsi riferimento, esclusivamente all’art. 13 su citato. PER I MOTIVI SOPRA ENUNCIATI LA C.D. D E L I B E R A · DI RESPINGERE IL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOC., CLUB SPORTIVO MONTECCHIO CONFERMANDO INTEGRALMENTE L’IMPUGNATA DECISIONE DEL G.S. · ORDINA INCAMERARSI LA TASSA RECLAMO
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it