COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 41 del 30/01/2003 – pubbl. su www.figc-cru.it Decisioni della Commissione Disciplinare NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.C. POZZO IN RIFERIMENTO ALLA GARA A.C. POZZO – VIRTUS LA CASTELLANA DISPUTATA A POZZO IL 12.1.2003 (avverso la decisione del Giudice Sportivo riportata nel c.u. n. 36 del Comitato Regionale Umbria, del giorno 15.1.2003 pubblicato in data 16.01.2003 – Campionato Regionale di Promozione) E PRECISAMENTE PER : LA SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIUOCO PER DUE GARE.

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA - 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 41 del 30/01/2003 - pubbl. su www.figc-cru.it Decisioni della Commissione Disciplinare NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.C. POZZO IN RIFERIMENTO ALLA GARA A.C. POZZO - VIRTUS LA CASTELLANA DISPUTATA A POZZO IL 12.1.2003 (avverso la decisione del Giudice Sportivo riportata nel c.u. n. 36 del Comitato Regionale Umbria, del giorno 15.1.2003 pubblicato in data 16.01.2003 – Campionato Regionale di Promozione) E PRECISAMENTE PER : LA SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIUOCO PER DUE GARE. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 30.1.2003, la seguente decisione: FATTO · SULLA scorta del rapporto arbitrale della gara suddetta, il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Umbria comminava la sanzione sopra riportata. · NEI TERMINI proponeva reclamo la Società A.C. POZZO, adducendo i seguenti M O T I V I Eccessività della sanzione. E PERTANTO CHIEDEVA : la riduzione della squalifica. · ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione compariva l’Arbitro della gara e l’Assistente Benni, non compariva il legale rappresentante della Società reclamante per non averne fatto espressa richiesta.. · SULLA SCORTA degli elementi di cui sopra la Commissione osserva: · Il direttore di gara, sentito a chiarimenti, ha confermato quanto da lui descritto nell’allegato al proprio referto confermando altresì la descrizione dei fatti come esposta dal suo assistente. Uguale conferma è stata manifestata dall’Assistente Benni in ordine al suo referto con l’aggiunta di una certificazione medica dalla quale risulta la concessione di ulteriori venti giorni di prognosi. · Dagli atti ufficiali, quindi, emerge in tutta la sua gravità, l’aggressione subita dall’assistente Benni ad opera di uno sconosciuto entrato indebitamente in campo, nonché dalla certificazione medica allegata agli atti da cui si desume che il predetto Benni è stato trovato affetto da “modica cervicalgia post-contusiva” con prognosi di giorni sei salvo complicazioni.mentre dall’ulteriore certificazione medica si desume che a causa dei colpi subiti è conseguita una “sindrome vertiginosa”, circostanza questa che ha comportato un prolungamento della prognosi iniziale. · Ad avviso di questa Commissione tale evento non può certo essere mandato esente da censura e non può ritenersi, come prospettato dalla Società reclamante, eccessiva la sanzione della squalifica del campo di gioco per due gare se rapportata al significativo atto di violenza patito dal suddetto ufficiale di gara e dalle conseguenze che da detto atto sono discese al medesimo. · Il Giudice Sportivo ha, senza dubbio, valutato nella giusta misura la sanzione inflitta alla Società reclamante ritenendola proporzionata ed equa alla gravità dei fatti, valutazione, che questa Commissione pienamente condivide. · Pertanto il reclamo va respinto. P.Q.M. Di respingere il reclamo proposto dalla Società A.C. POZZO confermando integralmente l’impugnata decisione del G.S.. ORDINA INCAMERARSI LA TASSA RECLAMO.
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