COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 41 del 30/01/2003 – pubbl. su www.figc-cru.it Decisioni della Commissione Disciplinare NEL RECLAMO PROPOSTO DA A.C. FERRO DI CAVALLO IN RIFERIMENTO ALLA GARA FERRO DI CAVALLO / COLLEPEPE DISPUTATA A PIAN DI MASSIANO IL 05.01.2003 (avverso la decisione del Giudice Sportivo riportata nel c.u. n. 34 del Comitato Regionale Umbria, del giorno 8.01.2003 pubblicato in data 09.01.2003 – Campionato Regionale di Seconda Categoria). E PRECISAMENTE PER : squalifica calciatore Renga Luca per cinque gare e ammenda Società di € 300,00.

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA - 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 41 del 30/01/2003 - pubbl. su www.figc-cru.it Decisioni della Commissione Disciplinare NEL RECLAMO PROPOSTO DA A.C. FERRO DI CAVALLO IN RIFERIMENTO ALLA GARA FERRO DI CAVALLO / COLLEPEPE DISPUTATA A PIAN DI MASSIANO IL 05.01.2003 (avverso la decisione del Giudice Sportivo riportata nel c.u. n. 34 del Comitato Regionale Umbria, del giorno 8.01.2003 pubblicato in data 09.01.2003 – Campionato Regionale di Seconda Categoria). E PRECISAMENTE PER : squalifica calciatore Renga Luca per cinque gare e ammenda Società di € 300,00. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 30.01.2003, la seguente decisione: FATTO · SULLA scorta del rapporto arbitrale della gara suddetta, il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Umbria comminava la sanzione sopra riportata. · NEI TERMINI proponeva reclamo la Società F ERRO DI CAVALLO, adducendo i seguenti M O T I V I ECCESSIVITA’ DELLE SANZIONI E RIDUZIONE DELLE STESSE. · ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione compariva l’Arbitro della gara. La Società non chiedeva di essere sentita. · SULLA SCORTA degli elementi di cui sopra la Commissione osserva : · Dai chiarimenti forniti dall’arbitro a questa Commissione sono risultate integralmente confermate le circostanze dal medesimo riportate nel referto di gara, sia con riferimento alla aggressione subita al termine della gara che con riguardo al comportamento tenuto dal calciatore Renga Luca. · Considerata la gravità dell’episodio relativo alla aggressione la ammenda inflitta è da ritenersi sicuramente congrua. · Per quanto attiene il comportamento del calciatore si rileva che le offese e le minacce possono essere considerate in un unico contesto. In considerazione, pertanto, della continuazione dei fatti addebitati si ritiene che la sanzione vada contenuta in quattro giornate di squalifica. P.Q.M. In parziale accoglimento del reclamo proposto dalla A.C. Ferro di Cavallo riduce la squalifica al calciatore Renga Luca a quattro giornate effettive di gara. Conferma l’ammenda inflitta dal G.S. alla stessa Società. ORDINA RESTITUIRSI LA TASSA RECLAMO
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