COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 41 del 30/01/2003 – pubbl. su www.figc-cru.it Decisioni della Commissione Disciplinare NEL RECLAMO PROPOSTO DA U.S. TREVANA CALCIO IN RIFERIMENTO ALLA GARA VALFABBRICA – TREVANA DISPUTATA A VALFABBRICA L’11.01.2003 (avverso la decisione del Giudice Sportivo riportata nel c.u. n. 20 Comitato Provinciale di Perugia, del giorno 15.01.2003 pubblicato in data 16.01.2003 – Campionato Provinciale Juniores Perugia) E PRECISAMENTE PER : squalifica calciatore Marcelloni Manuel per tre gare.
COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA - 2002/2003
Comunicato Ufficiale N° 41 del 30/01/2003 - pubbl. su www.figc-cru.it
Decisioni della Commissione Disciplinare
NEL RECLAMO PROPOSTO DA U.S. TREVANA CALCIO IN RIFERIMENTO ALLA GARA VALFABBRICA – TREVANA DISPUTATA A VALFABBRICA L’11.01.2003 (avverso la decisione del Giudice Sportivo riportata nel c.u. n. 20 Comitato Provinciale di Perugia, del giorno 15.01.2003 pubblicato in data 16.01.2003 – Campionato Provinciale Juniores Perugia)
E PRECISAMENTE PER : squalifica calciatore Marcelloni Manuel per tre gare.
HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 30.01.2003, la seguente decisione:
FATTO
· SULLA scorta del rapporto arbitrale della gara suddetta, il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Umbria comminava la sanzione sopra riportata.
· NEI TERMINI proponeva reclamo la Società U.S. TREVANA, adducendo i seguenti
M O T I V I
ECCESSIVITA’ DELLA SANZIONE INFLITTA DAL G.S.
E PERTANTO CHIEDEVA : UNA RIDUZIONE DELLA SANZIONE INFLITTA AL CALCIATORE;
· ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione compariva l’Arbitro della gara. La Società non chiedeva di essere sentita.
· SULLA SCORTA degli elementi di cui sopra la Commissione osserva quanto segue.
· I fatti già esposti nel rapporto ufficiale sono stati confermati dal direttore di gara e non possono pertanto essere posti in discussione. Un attento esame delle circostanze consente, tuttavia, di adeguare la sanzione da infliggere al calciatore in misura più equa al reale accaduto, anche in considerazione del fatto che il fallo non procurava danni (l’arbitro ha specificato che il giocatore colpito ha potuto proseguire la gara senza problemi).
· Si ritiene di ridurre la sanzione a due giornate effettive di squalifica.
P.Q.M.
In accoglimento del reclamo proposto dalla U.S. Trevana riduce la sanzione inflitta al calciatore Marcelloni Manuel a due giornate di squalifica.
ORDINA RESTITUIRSI LA TASSA RECLAMO.
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