COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 42 del 5/02/2003 – pubbl. su www.figc-cru.it DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA gara del 5/ 1/2003 BOSCO PIEVE PAGLIACCIA – GUALDESE

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA - 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 42 del 5/02/2003 - pubbl. su www.figc-cru.it DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA gara del 5/ 1/2003 BOSCO PIEVE PAGLIACCIA - GUALDESE SCIOGLIENDO la riserva di cui al C.U. n. 34 dell'8/01/2003; LETTO il reclamo presentato dalla Società A.C. GUALDESE; VISTI gli atti ufficiali; RILEVATO: che prima della gara la A.C. GUALDESE sollevava dubbi circa la regolarità delle porte; CHE, in particolare, secondo quanto sostenuto da detta Società, il bordo inferiore della traversa risultava inferiore a metri 2,44 dal livello del terreno di giuoco; CHE, operate le opportune misurazioni, l'arbitro accertava che, effet tivamente, tale altezza era di metri 2,27; CHe, pertanto, risulta abbondantemente superato il termine di tolleran za prescritto dalle norme in vifgore in DUE centimetri; CHE pertanto l'arbitro avrebbe dovuto invitare la Società ospitante, l'addove possibile, a porre rimedio alla situazione; CHE, in ogni caso, non avrebbe dovuto far disputare la partita senza che l'inconveniente venisse rimosso, tanto più in presenza di riserva scritta presentata, prima dell'inizio della gara, dalla A.C. GUALDESE; CHE le giustificazioni fornite dalla A.C. BOSCO PIEVE PAGLIACCIA al ri guardo paiono del tutto incomprensibili (nelle contro deduzioni fatte pervenire a questo Ufficio, infatti, si individuano nelle forti piogge dei giorni precedenti le cause del rialzamento del terreno); CHE, pertanto, la gara non si può considerare svolta regolarmente; VISTI gli Artt. 24 Comma 6)-7) Codice Giustizia Sportiva - 1 regolamen to giuoco calcio - 12 Codice Giustizia Sportiva, in parziale accoglime nto del reclamo proposto: D E L I B E R A 1) LA gara A.C. BOSCO PIEVE PAGLICCIA - A.C. GUALDESE viene dichiarata irregolare e se ne ordina la ripetizione; 2) SI dà, contestualmente mandato, al C.R. UMBRIA affinchè venga fissa ta la relativa data di ripetzione della partita; ORDINA restituirsi la tassa reclamo.
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