COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 43 del 6/02/2003 – pubbl. su www.figc-cru.it Decisioni della Commissione Disciplinare NEL RECLAMO PROPOSTO DA A.P. CORCIANO IN RIFERIMENTO ALLA GARA CORCIANO – CALCIO SAN MARCO DISPUTATA A ELLERA IL 12.01.2003 (avverso la decisione del Giudice Sportivo riportata nel c.u. n. 36 del Comitato Regionale Umbria, del giorno 15.01.2003 pubblicato in data 16.01.2003 – Campionato Regionale di Prima Categoria) E PRECISAMENTE PER: Ø SQUALIFICA AL CAMPO DI GIUOCO PER TRE GIORNATE; Ø INIBIZIONE AI DIRIGENTI MARCACCIOLI CESARE E MARCACCIOLI MARIO FINO AL 30.06.2003; Ø SQUALIFICA AL CALCIATORE MINESTRINI FABIO FINO AL 31.12.2003;
COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA - 2002/2003
Comunicato Ufficiale N° 43 del 6/02/2003 - pubbl. su www.figc-cru.it
Decisioni della Commissione Disciplinare
NEL RECLAMO PROPOSTO DA A.P. CORCIANO IN RIFERIMENTO ALLA GARA CORCIANO - CALCIO SAN MARCO DISPUTATA A ELLERA IL 12.01.2003 (avverso la decisione del Giudice Sportivo riportata nel c.u. n. 36 del Comitato Regionale Umbria, del giorno 15.01.2003 pubblicato in data 16.01.2003 – Campionato Regionale di Prima Categoria)
E PRECISAMENTE PER:
Ø SQUALIFICA AL CAMPO DI GIUOCO PER TRE GIORNATE;
Ø INIBIZIONE AI DIRIGENTI MARCACCIOLI CESARE E MARCACCIOLI MARIO FINO AL 30.06.2003;
Ø SQUALIFICA AL CALCIATORE MINESTRINI FABIO FINO AL 31.12.2003;
HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 06.02.2003, la seguente decisione:
FATTO
· SULLA scorta del rapporto arbitrale della gara suddetta, il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Umbria comminava la sanzione sopra riportata.
· NEI TERMINI proponeva reclamo la A.P. Corciano, chiedendo un riesame dei fatti con riduzione delle sanzioni inflitte;
· ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione compariva l’Arbitro della gara e la Società reclamante;
MOTIVI DELLA DECISIONE
· SULLA SCORTA degli elementi di cui sopra la Commissione osserva quanto segue.
· In sede di procedimento disciplinare i fatti dedotti in incolpazione debbono essere accertati sulla base delle risultanze degli atti di gara il cui contenuto non può essere inficiato da una interessata ricostruzione della dinamica degli episodi oggetto di giudizio.
· Tale presunzione di attendibilità può essere superata solo nel caso in cui sia evidenziata una illogicità insanabile o si rilevino contraddizioni.
· Ciò chiarito è convincimento di questa Commissione che la suddetta evenienza non ricorre nel caso di specie, per contro gli atti acquisiti non presentano discordanze o affermazioni illogiche ed offrono la certezza della effettiva imputabilità ai Dirigenti Marcaccioli Cesare e Marcaccioli Mario di quanto loro attribuito dal G.S.
· Di conseguenza la inibizione inflitta ai predetti deve trovare conferma.
· Per quanto concerne la sanzione della squalifica del campo è invece convincimento di questa Commissione che possa essere ridotta a due giornate effettive di gara al fine di renderla più adeguata al comportamento tenuto dai sostenitori della Società reclamante non sussistendo alcun dubbio sulla effettiva consistenza dello stesso così come evidenziato dal G.S.
· Avuto infine riguardo alla posizione del calciatore Ministrini, accertato che quest’ultimo ha posto in essere, senza incertezza alcuna il comportamento a lui attribuito dal direttore di gara nei suoi atti per cui non può andare esente da censure, anche la sanzione della squalifica a lui inflitta può essere ridotta fino al 31.10.2003 al fine di renderla più proporzionata alla incolpazione.
P.Q M.
In parziale accoglimento del reclamo proposto dalla A.P. Corciano, riduce la squalifica del campo a due giornate di gara e la squalifica al calciatore Minestrini Fabio fino al 31.10.2003.
Conferma la delibera del G.S. nel resto.
ORDINA RESTITUIRSI LA TASSA RECLAMO.
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