COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 47 del 20/02/2003 – pubbl. su www.figc-cru.it Decisioni della Commissione Disciplinare NEL RECLAMO PROPOSTO DA A.C. SAN ROCCO CALCIO A 5 GUALDO TADINO IN RIFERIMENTO ALLA GARA A.C. SAN ROCCO CALCIO A 5 – JULIA SPELLO DISPUTATA A GUALDO TADINO IL GIORNO 11/01/2003 AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 36 COMITATO REGIONALE UMBRIA, DEL GIORNO 15/01/2003 PUBBLICATO IN DATA 16/01/2003 – Campionato Provinciale di Calcio a 5 Serie D) E precisamente per: LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA STESSA DEL CALCIATORE CAROLI ALESSANDRO IN POSIZIONE IRREGOLARE PERCHE’ SQUALIFICATO

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA - 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 47 del 20/02/2003 - pubbl. su www.figc-cru.it Decisioni della Commissione Disciplinare NEL RECLAMO PROPOSTO DA A.C. SAN ROCCO CALCIO A 5 GUALDO TADINO IN RIFERIMENTO ALLA GARA A.C. SAN ROCCO CALCIO A 5 - JULIA SPELLO DISPUTATA A GUALDO TADINO IL GIORNO 11/01/2003 AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 36 COMITATO REGIONALE UMBRIA, DEL GIORNO 15/01/2003 PUBBLICATO IN DATA 16/01/2003 – Campionato Provinciale di Calcio a 5 Serie D) E precisamente per: LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA STESSA DEL CALCIATORE CAROLI ALESSANDRO IN POSIZIONE IRREGOLARE PERCHE’ SQUALIFICATO HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 20.2.2003. FATTO · SULLA scorta del rapporto arbitrale, il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Umbria omologava la gara suddetta con il punteggio di 5-7. · NEI TERMINI proponeva reclamo la Società A.C. SAN ROCCO CALCIO A 5 GUALDO TADINO assumendo i seguenti M O T I V I Partecipazione alla gara nella squadra della JULIA SPELLO di un calciatore in posizione irregolare. E PERTANTO CHIEDEVA: l’applicazione in proprio favore dell’art.12 del C.G.S.. ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione non compariva la Società reclamante per non averne fatto esplicita richiesta. SULLA SCORTA degli elementi di cui sopra la Commissione osserva: · Il reclamo proposto dall’A.C. SAN ROCCO CALCIO A 5 GUALDO TADINO deve ritenersi fondato e, pertanto, va accolto. · Dalla documentazione acquisita da questa Commissione risulta,infatti,che il calciatore CAROLI ALESSANDRO della JULIA SPELLO,con riferimento alla gara, disputata in data 7/12/2002 ha riportato una squalifica per tre giornate effettive di gara,perché,espulso da campo per comportamento offensivo nei confronti dell’arbitro,una volta uscito dal terreno di giuoco,continuava a profferire nei confronti del direttore di gara frasi offensive. · Sempre dalla documentazione acquisita risulta,altresì,che il menzionato calciatore non ha preso parte alla gara Calcio Amatori Julia Spello disputata il 14/12/2002, mentre ha preso parte alla gara Julia Spello Rivotorto disputata in data 21/12/2002,in ordine alla quale nessun reclamo risulta essere stato proposto ed alla gara oggetto del presente reclamo. · Se così è,appare evidente che il calciatore citato non ha per intero scontato la squalifica comminatagli,per cui non può revocarsi in dubbio che egli abbia partecipato alla gara SAN ROCCO CALCIO A 5 GUALDO-JULIA SPELLO senza averne titolo e,quindi,in posizione irregolare,per cui deve trovare applicazione,nel caso di specie il disposto di sui all’art.12 punto 5 del C.G.S.. P.Q.M. Di conseguenza va inflitta alla squadra JULIA SPELLO la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 2 - 0 in favore dell’A.C. SAN ROCCO CALCIO A 5 GUALDO TADINO. Vanno rimessi gli atti al Presidente del C.R.U per eventuali provvedimenti di competenza. ORDINA RESTITUIRSI LA TASSA RECLAMO.
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