COMUNICAZIONE DELLA DIVISIONE CALCIO A CINQUE REGIONALE COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 50 del 27/02/2003 – pubbl. su www.figc-cru.it Decisioni della Commissione Disciplinare NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOC. POL. OLYMPIA S.GEMINI IN RIFERIMENTO ALLA GARA POL. OLYMPIA S.GEMINI / POL. A.S. POLIZIA PENITENZIARIA BOWLING SPOLETO DISPUTATA A S.GEMINI L’8.2.2003 (avverso la decisione del Giudice Sportivo riportata nel C.U. n. 44 del Comitato Regionale Umbria, del giorno 12.2.2003 pubblicato in data 13.2.2003 – Campionato Regionale di Calcio a Cinque); E precisamente per: Ø Mancata osservanza delle disposizioni fissate dal C.R.U. in ordine ai limiti di partecipazione giocatori in relazione all’eta’

COMUNICAZIONE DELLA DIVISIONE CALCIO A CINQUE REGIONALE COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA - 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 50 del 27/02/2003 - pubbl. su www.figc-cru.it Decisioni della Commissione Disciplinare NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOC. POL. OLYMPIA S.GEMINI IN RIFERIMENTO ALLA GARA POL. OLYMPIA S.GEMINI / POL. A.S. POLIZIA PENITENZIARIA BOWLING SPOLETO DISPUTATA A S.GEMINI L’8.2.2003 (avverso la decisione del Giudice Sportivo riportata nel C.U. n. 44 del Comitato Regionale Umbria, del giorno 12.2.2003 pubblicato in data 13.2.2003 – Campionato Regionale di Calcio a Cinque); E precisamente per: Ø Mancata osservanza delle disposizioni fissate dal C.R.U. in ordine ai limiti di partecipazione giocatori in relazione all’eta’ HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 27.2.2003, la seguente decisione : FATTO · SULLA scorta del rapporto arbitrale della gara suddetta, il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Umbria omologava la gara sopra riportata. · NEI TERMINI proponeva reclamo la Società Pol. Olympia S. Gemini, adducendo i seguenti MOTIVI Ø mancata osservanza, da parte della Pol. Polizia Penit. Bowling Spoleto, delle disposizioni fissate dal C.R.U. in ordine ai limiti di partecipazione giocatori in relazione all’età E pertanto chiedeva: l’applicazione in proprio favore dell’art. 12 del C.di G.S. · ALLA FISSATA riunione non compariva la Soc. Reclamante e la Soc. controdeducente per non averne fatto esplicita richiesta. Nelle contro deduzioni al reclamo la Soc. Pol. Penit. Bowling Spoleto contestava le argomentazioni addotte e chiedeva la conferma di omologazione della gara ed in subordine la ripetizione della stessa. MOTIVI DELLA DECISIONE · SULLA SCORTA degli elementi di cui sopra la Commissione osserva : · Il reclamo proposto dalla Soc. Pol. Olympia S. Gemini è meritevole di accoglimento. · Dalla documentazione acquisita agli atti del procedimento, ed in particolare dalla distinta dei giocatori allegata al rapporto dell’arbitro, si evince inequivocabilmente che la Pol. Penit. Bowling Spoleto non ha inserito nella propria lista un calciatore nato successivamente al 1.1.1980 nella gara disputata l’8.2.2003 · Tale omissione, come è noto, concretizza la violazione di quanto deliberato dal CRU e pubblicato nel C.U. n.1 del 1.7.2002 e comporta la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di O a 2. · Né al riguardo può essere accolta la tesi difensiva prospettata dalla Soc. Pol. Polizia Penit.Bowling Spoleto, ovverosia che il mancato inserimento in lista di un calciatore nato dopo il 1.1.1980 sarebbe dipeso da eventi contingenti ed eccezionali. · Infatti la mancata disponibilità di calciatori nati nel periodo indicato dal C.R.U., oltre a non essere neppure idoneamente documentata, costituisce, in ogni caso, un fatto relativo alla organizzazione della Soc. medesima, come tale inidoneo a giustificare il mancato rispetto della disposizione in esame. · Alla luce di quanto sopra esposto il reclamo proposto dalla Soc. Pol. Olympia S.Gemini merita accoglimento. · Gli atti vanno trasmessi al Presidente del C.R.U. per quanto di propria competenza. P.Q.M. In accoglimento del reclamo proposto dalla Soc. Pol. Olympia S.Gemini, di infliggere alla Soc. Pol. Polizia Penitenziaria Bowling Spoleto la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0 a 2 in favore della Soc. Pol. Olympia S.Gemini. Dispone trasmettersi gli atti al Presidente del C.R.U. per quanto di propria competenza. · ORDINA RESTITUIRSI LA TASSA RECLAMO.
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