COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 52 del 7/03/2003 – pubbl. su www.figc-cru.it Decisioni della Commissione Disciplinare NEL RECLAMO PROPOSTO DAL G.S. CASA DEL DIAVOLO IN RIFERIMENTO ALLA GARA CASA DEL DIAVOLO – GRIFO MONTE TEZIO DISPUTATA A CASA DEL DIAVOLO IL 15.02.2003 (avverso la decisione del Giudice Sportivo riportata nel C.U. n. 46 del Comitato Regionale Umbria, del giorno 19.02.2003 pubblicato in data 19.02.2003 – Campionato Regionale di 1^ Categoria – Girone B – 6^ giornata di ritorno) E precisamente per : Squalifica inflitta al calciatore Cetra Luca per 4 giornate.

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA - 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 52 del 7/03/2003 - pubbl. su www.figc-cru.it Decisioni della Commissione Disciplinare NEL RECLAMO PROPOSTO DAL G.S. CASA DEL DIAVOLO IN RIFERIMENTO ALLA GARA CASA DEL DIAVOLO – GRIFO MONTE TEZIO DISPUTATA A CASA DEL DIAVOLO IL 15.02.2003 (avverso la decisione del Giudice Sportivo riportata nel C.U. n. 46 del Comitato Regionale Umbria, del giorno 19.02.2003 pubblicato in data 19.02.2003 – Campionato Regionale di 1^ Categoria – Girone B – 6^ giornata di ritorno) E precisamente per : Squalifica inflitta al calciatore Cetra Luca per 4 giornate. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 06-03-2003, la seguente decisione: FATTO · SULLA scorta del rapporto arbitrale della gara suddetta, il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Umbria comminava la sanzione sopra riportata. · NEI TERMINI proponeva reclamo la Società G.S. CASA DEL DIAVOLO, adducendo i seguenti M O T I V I Eccessiva sanzione inflitta al calciatore CETRA LUCA E pertanto chiedeva : una riduzione della pena · ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione non/compariva l’Arbitro della gara. · SULLA SCORTA degli elementi di cui sopra la Commissione osserva : · Dai chiarimenti forniti dal Direttore di gara a questa Commissione (a mezzo comunicazione telefonica stante la sua impossibilità a partecipare alla suddetta riunione), sono risultate interamente confermati i fatti addebitati al calciatore CETRA LUCA ed è stata esclusa ogni involontarietà nel fallo dal medesimo commesso nei confronti di un giocatore avversario. · La sanzione inflitta dal G.S. è da ritenere congrua rispetto ai predetti fatti e come tale meritevole della totale conferma. P.Q.M. LA C.D. Di respingere il reclamo proposto dal G.S. Casa del Diavolo confermando la squalifica inflitta al calciatore Cetra Luca a 4 gare effettive. · ORDINA INCAMERARSI LA TASSA RECLAMO.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it