COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 52 del 7/03/2003 – pubbl. su www.figc-cru.it Decisioni della Commissione Disciplinare NEL RECLAMO PROPOSTO DAL G.S. CASA DEL DIAVOLO IN RIFERIMENTO ALLA GARA CASA DEL DIAVOLO – GRIFO MONTE TEZIO DISPUTATA A CASA DEL DIAVOLO IL 15.02.2003 (avverso la decisione del Giudice Sportivo riportata nel C.U. n. 46 del Comitato Regionale Umbria, del giorno 19.02.2003 pubblicato in data 19.02.2003 – Campionato Regionale di 1^ Categoria – Girone B – 6^ giornata di ritorno) E precisamente per : Squalifica inflitta al calciatore Cetra Luca per 4 giornate.
COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA - 2002/2003
Comunicato Ufficiale N° 52 del 7/03/2003 - pubbl. su www.figc-cru.it
Decisioni della Commissione Disciplinare
NEL RECLAMO PROPOSTO DAL G.S. CASA DEL DIAVOLO IN RIFERIMENTO ALLA GARA CASA DEL DIAVOLO – GRIFO MONTE TEZIO DISPUTATA A CASA DEL DIAVOLO IL 15.02.2003 (avverso la decisione del Giudice Sportivo riportata nel C.U. n. 46 del Comitato Regionale Umbria, del giorno 19.02.2003 pubblicato in data 19.02.2003 – Campionato Regionale di 1^ Categoria – Girone B – 6^ giornata di ritorno)
E precisamente per :
Squalifica inflitta al calciatore Cetra Luca per 4 giornate.
HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 06-03-2003, la seguente decisione:
FATTO
· SULLA scorta del rapporto arbitrale della gara suddetta, il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Umbria comminava la sanzione sopra riportata.
· NEI TERMINI proponeva reclamo la Società G.S. CASA DEL DIAVOLO, adducendo i seguenti
M O T I V I
Eccessiva sanzione inflitta al calciatore CETRA LUCA
E pertanto chiedeva : una riduzione della pena
· ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione non/compariva l’Arbitro della gara.
· SULLA SCORTA degli elementi di cui sopra la Commissione osserva :
· Dai chiarimenti forniti dal Direttore di gara a questa Commissione (a mezzo comunicazione telefonica stante la sua impossibilità a partecipare alla suddetta riunione), sono risultate interamente confermati i fatti addebitati al calciatore CETRA LUCA ed è stata esclusa ogni involontarietà nel fallo dal medesimo commesso nei confronti di un giocatore avversario.
· La sanzione inflitta dal G.S. è da ritenere congrua rispetto ai predetti fatti e come tale meritevole della totale conferma.
P.Q.M. LA C.D.
Di respingere il reclamo proposto dal G.S. Casa del Diavolo confermando la squalifica inflitta al calciatore Cetra Luca a 4 gare effettive.
· ORDINA INCAMERARSI LA TASSA RECLAMO.
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