COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 52 del 7/03/2003 – pubbl. su www.figc-cru.it Decisioni della Commissione Disciplinare NEL RECLAMO PROPOSTO DA SCARPELLI RICCARDO IN PROPRIO TESSERATO PER LA SOCIETA’ PIEVESE IN RIFERIMENTO ALLA GARA PIEVESE – PIANELLO DISPUTATA A PONTICELLI IL 15.02.2003 (avverso la decisione del Giudice Sportivo riportata nel C.U. n. 46 del Comitato Regionale Umbria, del giorno 19.02.2003 pubblicato in data 19.02.2003 – Campionato Regionale Juniores – Girone A – 7^ giornata di ritorno) E precisamente per : Squalifica per 4 gare effettive inflitte allo stesso calciatore ricorrente sig. Scarpelli Riccardo

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA - 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 52 del 7/03/2003 - pubbl. su www.figc-cru.it Decisioni della Commissione Disciplinare NEL RECLAMO PROPOSTO DA SCARPELLI RICCARDO IN PROPRIO TESSERATO PER LA SOCIETA’ PIEVESE IN RIFERIMENTO ALLA GARA PIEVESE – PIANELLO DISPUTATA A PONTICELLI IL 15.02.2003 (avverso la decisione del Giudice Sportivo riportata nel C.U. n. 46 del Comitato Regionale Umbria, del giorno 19.02.2003 pubblicato in data 19.02.2003 – Campionato Regionale Juniores – Girone A – 7^ giornata di ritorno) E precisamente per : Squalifica per 4 gare effettive inflitte allo stesso calciatore ricorrente sig. Scarpelli Riccardo HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 6-03-2003, la seguente decisione: FATTO · SULLA scorta del rapporto arbitrale della gara suddetta, il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Umbria comminava la sanzione sopra riportata. · NEI TERMINI proponeva in proprio il calciatore SCARPELLI RICCARDO ADDUCENDO I SEGUENTI M O T I V I Eccessività della sanzione E PERTANTO CHIEDEVA : UNA RIDUZIONE DELLA SQUALIFICA · ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione compariva l’Arbitro della gara. . · SULLA SCORTA degli elementi di cui sopra la Commissione osserva : da chiarimenti forniti dal Direttore di gara a questa Commissione e’ risultato confermato il fatto dal medesimo descritto nel referto di gara con riferimento al calciatore SCARPELLI RICCARDO. Ciò posto, sempre sulla base delle dichiarazioni rese dall’ arbitro dell’incontro , si evince che la reazione del calciatore si è in realtà concretizzata in un comportamento meramente offensivo ed irriguardoso e non già anche minaccioso, tale non potendosi intendere la semplice frase “SCANSATI TI AMMAZZO, COGLIONE” non accompagnata da nessun atteggiamento di reale pericolo nei confronti dell’ arbitro stesso. si ritiene pertanto equo contenere la sanzione a tre gare effettive di squalifica P.Q.M. C.D. In parziale accoglimento del ricorso di ridurre a tre giornate di squalifica la sanzione inflitta a carico del calciatore Scarpelli Riccardo · ORDINA RESTITUIRSI LA TASSA RECLAMO.
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