COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 52 del 7/03/2003 – pubbl. su www.figc-cru.it Decisioni della Commissione Disciplinare NEL RECLAMO PROPOSTO DA CSI CALCIO GUBBIO IN RIFERIMENTO ALLA GARA CSI GUBBIO – COLOMBELLA 88 DISPUTATA A GUBBIO IL 23.02.2003 (avverso la decisione del Giudice Sportivo riportata nel C.U. n. 49 del Comitato Regionale Umbria, del giorno 26.02.2003 pubblicato in data 26.02.2003 – Campionato Regionale di 2^ Categoria – girone C) – 7^ giornata di ritorno) E precisamente per : Ø Squalifica inflitta al calciatore Lilli Graziano per sei giornate effettive di gara; Ø Squalifica inflitta al calciatore Bossi Gianluca per 4 giornate effettive di gara;

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA - 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 52 del 7/03/2003 - pubbl. su www.figc-cru.it Decisioni della Commissione Disciplinare NEL RECLAMO PROPOSTO DA CSI CALCIO GUBBIO IN RIFERIMENTO ALLA GARA CSI GUBBIO – COLOMBELLA 88 DISPUTATA A GUBBIO IL 23.02.2003 (avverso la decisione del Giudice Sportivo riportata nel C.U. n. 49 del Comitato Regionale Umbria, del giorno 26.02.2003 pubblicato in data 26.02.2003 – Campionato Regionale di 2^ Categoria – girone C) – 7^ giornata di ritorno) E precisamente per : Ø Squalifica inflitta al calciatore Lilli Graziano per sei giornate effettive di gara; Ø Squalifica inflitta al calciatore Bossi Gianluca per 4 giornate effettive di gara; HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 13.03.2003, la seguente decisione: FATTO · SULLA scorta del rapporto arbitrale della gara suddetta, il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Umbria comminava le sanzioni sopra riportate. · NEI TERMINI proponeva reclamo la Società CSI CALCIO GUBBIO, adducendo i seguenti M O T I VI Eccessività delle sanzioni E pertanto chiedeva: la riduzione delle stesse · ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione non compariva l’Arbitro della gara. Era presente, invece, il legale rappresentante della società reclamante. · SULLA SCORTA degli elementi di cui sopra la Commissione osserva : · In punto di fatto debbono ritenersi accertati, sulla base degli atti ufficiali di gara, i comportamenti rispettivamente attribuiti ai giocatore LILLI GRAZIANO e BOSSI GIANLUCA, tenuto , peraltro conto,che gli stessi fatti risultano ammessi dalla stessa società reclamante. Va tuttavia considerato che la punizione irrogata dal G.S. al calciatore LILLI sembra eccessiva in considerazione delle modalità con cui il predetto ha posto in essere la condotta addebitatagli. Di conseguenza ad avviso di questa Commissione, la squalifica inflitta al suddetto LILLI, per renderla più proporzionata al reale svolgimento dei fatti, può essere ridotta a quattro giornate effettive di gara. · Con riferimento, per contro, alla posizione BOSSI, questa Commissione ritiene che dagli atti non emergano circostanze che possano in qualche modo indurre ad una riduzione della squalifica allo stesso inflitta perchè appare già proporzionata agli addebiti mossi al citato BOSSI, per cui va confermata la sansione deliberata da G.S.. P. Q. M. LA C.D. · In parziale accoglimento del reclamo proposto dal CSI Calcio Gubbio, di ridurre la squalifica inflitta dal G.S. al calciatore Lilli Graziano a quattro giornate effettive di gara; · Conferma la sanzione inflitta al calciatore Bossi Gianluca; · ORDINA RESTITUIRSI LA TASSA RECLAMO.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it