COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 52 del 7/03/2003 – pubbl. su www.figc-cru.it Decisioni della Commissione Disciplinare NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA S.S. PANTALLA IN RIFERIMENTO ALLA GARA GABELLETTA – PANTALLA DISPUTATA A GABELLETTA IL 15.02.2003 (avverso la decisione del Giudice Sportivo riportata nel C.U. n. 46 del Comitato Regionale Umbria, del giorno 19.02.2003 pubblicato in data 19.02.2003 – Campionato Regionale Juniores – girone B) – 7^ giornata di ritorno); E precisamente per : · Squalifica per 4 gare inflitta al calciatore Baiocco Valerio

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA - 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 52 del 7/03/2003 - pubbl. su www.figc-cru.it Decisioni della Commissione Disciplinare NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA S.S. PANTALLA IN RIFERIMENTO ALLA GARA GABELLETTA - PANTALLA DISPUTATA A GABELLETTA IL 15.02.2003 (avverso la decisione del Giudice Sportivo riportata nel C.U. n. 46 del Comitato Regionale Umbria, del giorno 19.02.2003 pubblicato in data 19.02.2003 – Campionato Regionale Juniores – girone B) – 7^ giornata di ritorno); E precisamente per : · Squalifica per 4 gare inflitta al calciatore Baiocco Valerio HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 13.3.2003, la seguente decisione: FATTO · SULLA scorta del rapporto arbitrale della gara suddetta, il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Umbria comminava la sanzione sopra riportata. · NEI TERMINI proponeva reclamo la Società A.S. Pantalla, adducendo i seguenti M O T I V I Eccessività della sanzione E pertanto chiedeva: la riduzione della sanzione sopra indicata. · ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione non compariva il legale rappresentante della Società reclamante non avendone questa fatta espressa richiesta. · SULLA SCORTA degli elementi di cui sopra la Commissione osserva: · L’espressione rivolta dal calciatore Baiocco Valerio all’avversario di colore è di tale portata ingiuriosa da non poter essere messa in discussione la sua rilevanza disciplinare. · Peraltro gli stessi fatti oggetto del presente procedimento risultano ampiamente ammessi dalla Società reclamante. · Tuttavia, questa Commissione ritiene che il ravvedimento mostrato dal predetto calciatore Baiocco, subito dopo la gara, possa giustificare un ridimensionamento della sanzione allo stesso inflitta onde renderla più adeguata alla entità dei fatti addebitati al surripetuto Baiocco per cui la squalifica, come inflittagli dal G.S., può essere ridotta a tre giornate effettive di gara. P.Q.M. LA C.D. In accoglimento del reclamo proposto dalla A.S. Pantalla, di ridurre la squalifica come inflitta dal G.S. al calciatore Baiocco Valerio a tre giornate effettive di gara. · ORDINA RESTITUIRSI LA TASSA RECLAMO.
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