COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 52 del 7/03/2003 – pubbl. su www.figc-cru.it Decisioni della Commissione Disciplinare NEL RECLAMO PROPOSTO DA U.S. PIETRAFITTA CALCIO IN RIFERIMENTO ALLA GARA PIETRAFITTA – NUOVA VIRTUS CERBARA DISPUTATA A PIETRAFITTA IL 23.02.2003 (avverso la decisione del Giudice Sportivo riportata nel C.U. n. 26 del Comitato Provinciale di Perugia, del giorno 26.02.03 pubblicato in data 27.02.03 – Campionato Provinciale di 3^ Categoria – girone A) – 3^ giornata di ritorno) E precisamente per : Ø Squalifica inflitta al calciatore Ciampi Marco fino al 26.3.2003, nonchè l’ammenda di euro 36,00 a carico della Società.

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA - 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 52 del 7/03/2003 - pubbl. su www.figc-cru.it Decisioni della Commissione Disciplinare NEL RECLAMO PROPOSTO DA U.S. PIETRAFITTA CALCIO IN RIFERIMENTO ALLA GARA PIETRAFITTA – NUOVA VIRTUS CERBARA DISPUTATA A PIETRAFITTA IL 23.02.2003 (avverso la decisione del Giudice Sportivo riportata nel C.U. n. 26 del Comitato Provinciale di Perugia, del giorno 26.02.03 pubblicato in data 27.02.03 – Campionato Provinciale di 3^ Categoria – girone A) – 3^ giornata di ritorno) E precisamente per : Ø Squalifica inflitta al calciatore Ciampi Marco fino al 26.3.2003, nonchè l’ammenda di euro 36,00 a carico della Società. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 13.3.2003 , la seguente decisione: FATTO · SULLA scorta del rapporto arbitrale della gara suddetta, il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Umbria comminava la sanzione sopra riportata. · NEI TERMINI proponeva reclamo la Società U.S. PIETRAFITTA, adducendo i seguenti M O T I V I E pertanto chiedeva: l’ annullamento delle sansioni. · ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione compariva l’Arbitro della gara; non compariva il legale rappresentante della società per non averne fatta esplicita richiesta. · SULLA SCORTA degli elementi di cui sopra la Commissione osserva: · In via preliminare va dichiarato inammissibile il reclamo proposto avverso la comminazione dell’ ammenda , tenuto conto di quanto dispone l’ art. 41 comma 2 lett. d ) C.G.S. · Ciò chiarito, va considerato che non è possibile contrastare le risultanze degli atti ufficiali allorquando si presentano precise univoche e non contraddittorie, atteso che per l’ art. 31 n. 1) del C.G.S. agli atti suddetti è attribuito valore di prova privilegiata. · Di conseguenza ritiene questa Commissione che le argomentazioni svolte dall’U.S. PIETRAFITTA a sostegno del suo reclamo, con riferimento alla squalifica inflitta al calciatore CIAMPI, non possono trovare seguito in quanto contrastano non solo con gli atti ufficiali di gara ma anche con le precisazioni fornite dall’arbitro all’ udienza odierna. · La condotta addebitata dal G.S. al suddetto calciatore deve ritenersi, pertanto, pienamente provata e non certa contrastata validamente dalla interessata versione dei fatti fornita dalla società reclamante. · Tuttavia appare possibile, tenuto conto proprio dei chiarimenti forniti dal Direttore di gara, procedere ad un ridimensionamento della squalifica, come inflitta dal G.S. al calciatore CIAMPI, riducendo la stessa fino al 17-03-2003, onde renderla più equa e proporzionata alla reale condotta posta in essere dal predetto CIAMPI. P. Q. M. LA C.D. In accoglimento del reclamo svolto dalla U.S. PIETRAFITTA CALCIO, di ridurre la squalifica inflitta al calciatore CIAMPI MARCO fino al 17.03.2003. Dichiara inammissibile il reclamo con riferimento alla sansione dell’ammenda. ORDINA RESTITUIRSI LA TASSA RECLAMO.
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