COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 55 del 19/03/2003 – pubbl. su www.figc-cru.it DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA gara del 18/ 1/2003 TAVERNELLE – CALCIO SAN MARCO

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA - 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 55 del 19/03/2003 - pubbl. su www.figc-cru.it DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA gara del 18/ 1/2003 TAVERNELLE - CALCIO SAN MARCO VISTI gli atti ufficiali relativi alla gara in epigrafe; LETTI gli ATTI TRASMESSI dall'Ufficio Indagini; RILEVATO: che la ricostruzione dei fatti non è stata agevolata dalla condotta tenuta dai tesserati e dai dirigenti di entrambe le Società; CHE, come si legge nella relazione redatta dal citato Ufficio Indagini , le dichiarazioni rilasciate dai predetti "si sono mostrate lacunose, incomplete, in molti casi, ai limiti della reticenza"; Che l'unico punto fermo, pertanto,è costituito dalle dichiarazioni rila sciate dal direttore di gara il quale, pur non potendo "indicare i nomi dei tesserati cui ricondurre la responsabilità di aver iniziato la rissa" ha chiarito, tuttavia, come "la responsabilità della sospensione della gara vada equamente ripartita tra le due Società"; C O N S I D E R A T O Pertanto, che dagli atti di indagine compiuti, non è consentito indivi duare con sufficiente grado di certezza tutti i soggetti che hanno preso parte alla rissa nè, soprattutto, descrivere le singole condotte poste in essere; CHE l'atteggiamento di chiusura nei confronti dell'Ufficio inquirente, tenuto dagli appartenenti ad entrambe le Società, è maggiormente ripro revole laddove si consideri la gravità dei fatti verificatisi; CHE, in ogni caso, nessun dubbio sussiste circa la responsabilità della mancata prosecuzione della gara la quale, evidentemente, deve ascriversi ad entrambe le Società; D E L I B E R A 1) LA PUNIZIONE sportiva della perdita della gara a carico della S.P. TAVERNELLE e dell'A.S. CALCIO SAN MARCO con il punteggio di 0 - 2; 2) LA SQUALIFICA del campo per DUE gare con decorrenza immediata a carico della S.P. TAVERNELLE e dell'A.S. CALCIO SAN MARCO; 3) L'AMMENDA di EURO (Vedi sanzioni a carico di Società) a carico della S.P. TAVERNELLE e dell'A.S. CALCIO SAN MARCO.
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