COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 56 del 21/03/2003 – pubbl. su www.figc-cru.it Decisioni della Commissione Disciplinare NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA S.S. CERQUETO CALCIO DI GUALDO TADINO IN RIFERIMENTO ALLA GARA TIGROTTI MORRA / CERQUETO CALCIO DISPUTATA A MORRA IL 23.2.2003 (avverso la decisione del Giudice Sportivo riportata nel C.U. n. 26 del Comitato Provinciale di Perugia del giorno 26.2.2003 pubblicato in data 27.2.2003 – Campionato Provinciale di 3^ Categoria – girone A) – 3^ giornata di ritorno) E PRECISAMENTE PER : · squalifica fino al 31.8.2004 inflitta al calciatore CATANI Pierpaolo · squalifica per n. 4 giornate di gara inflitta al calciatore COMMODI Edoardo

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA - 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 56 del 21/03/2003 - pubbl. su www.figc-cru.it Decisioni della Commissione Disciplinare NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA S.S. CERQUETO CALCIO DI GUALDO TADINO IN RIFERIMENTO ALLA GARA TIGROTTI MORRA / CERQUETO CALCIO DISPUTATA A MORRA IL 23.2.2003 (avverso la decisione del Giudice Sportivo riportata nel C.U. n. 26 del Comitato Provinciale di Perugia del giorno 26.2.2003 pubblicato in data 27.2.2003 – Campionato Provinciale di 3^ Categoria – girone A) – 3^ giornata di ritorno) E PRECISAMENTE PER : · squalifica fino al 31.8.2004 inflitta al calciatore CATANI Pierpaolo · squalifica per n. 4 giornate di gara inflitta al calciatore COMMODI Edoardo HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 20.3.2003, la seguente decisione: FATTO SULLA scorta del rapporto arbitrale della gara suddetta, il Giudice Sportivo del Comitato Provinciale di Perugia comminava la sanzione sopra riportata. NEI TERMINI proponeva reclamo la Società S.S. Cerqueto Calcio adducendo i seguenti M O T I V I Eccessività delle sanzioni inflitte ai suddetti calciatori CHIEDEVA, PERTANTO : una congrua riduzione delle stesse. ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione compariva l’Arbitro della gara ed il Legale rappresentante della Società reclamante. SULLA SCORTA degli elementi di cui sopra la Commissione osserva : · Per quanto concerne la posizione del calciatore COMMODI Edoardo nessun dubbio è consentito avere in ordine al comportamento addebitatogli dal G.S. atteso che il direttore di gara ha pienamente confermato quanto riportato in referto e quindi la condotta offensiva e minacciosa posta in essere dallo stesso nel corso della gara in epigrafe indicata, referto che, come è noto, assume nel procedimento disciplinare, valore di prova privilegiata. · Ciò chiarito posto che, ad avviso di questa Commissione, non soccorrono elementi tali da poter in qualche modo ridurre la entità della sanzione come inflitta dal G.S. al suddetto Commodi, la stessa deve essere integralmente confermata. · Uguali considerazioni soccorrono anche per quanto concerne la condotta addebitata al calciatore Catani Pierpaolo. Ritiene, però, questa Commissione che, tenuto conto delle conseguenze che il getto di sabbia che ha attinto l’arbitro agli occhi, non ha procurato allo stesso serie conseguenze tanto che il direttore di gara ha potuto, senza alcuna immediata specifica cura, portare a termine la direzione della partita facendo uso, solo in serata di un generico collirio, è possibile procedere ad una riduzione della squalifica come inflitta al detto Catalani dal G.S. fino a tutto il 28.2.2004 per renderla proporzionata ed adeguata alla violazione disciplinare commessa. P.Q.M. LA C.D. In parziale accoglimento del reclamo proposto dalla S.S. Cerqueto Calcio di Gualdo Tadino, di ridurre la squalifica inflitta dal G.S. al calciatore CATANI Pierpaolo fino al 28.2.2004 e di confermare quella inflitta al calciatore COMMODI Edoardo. · ORDINA RESTITUIRSI LA TASSA RECLAMO.
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