COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 57 del 26/03/2003 – pubbl. su www.figc-cru.it DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO CAMPIONATO di Prima categoria gara del 2/ 3/2003 CASA DEL DIAVOLO – M.PETRIOLO FONTIGNANO

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA - 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 57 del 26/03/2003 - pubbl. su www.figc-cru.it DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO CAMPIONATO di Prima categoria gara del 2/ 3/2003 CASA DEL DIAVOLO - M.PETRIOLO FONTIGNANO SCIOGLIENDO la riserva di cui al C.U. n. 51 del 05/03/2003; LETTO il reclamo presentato dalla A.P. M.PETRIOLO FONTIGNANO; VISTI gli atti ufficiali; RILEVATO: che i motivi di reclamo trovano riscontro nel referto arbitrale; CHE, infatti, se pure per SOLI SEI minuti, la Società G.S. CASA DEL DIAVOLO risulta non aver schieratoalmeno n. DUE calciatori "IN ETA'" (ossia un calciatore nato dopo il 1° gennaio 1982 e di un calciatore nato dopo il 1° gennaio 1983; D E L I B E R A 1) LA PUNIZIONE sportiva della perdita della gara a carico del G.S. CA SA DEL DIAVOLO con il risultato di 0 - 2 (G.S. CASA DEL DIAVOLO - A .P. M.PETRIOLO FONTIGNANO 0 - 2); 2) LA RESTITUZIONE della tassa reclamo.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it