COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 58 del 28/03/2003 – pubbl. su www.figc-cru.it Decisioni della Commissione Disciplinare NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA A.S. CASENUOVE IN RIFERIMENTO ALLA GARA CASENUOVE / RAMAZZANO DISPUTATA A CASENUOVE DI MAGIONE IL 15.3.2003 (avverso la decisione del Giudice Sportivo riportata nel C.U. n. 55 Comitato Regionale Umbria, del giorno 19.03.2003 pubblicato in data 19.03.2003 – Campionato Regionale di 2^ Categoria – girone A – 10^ giornata di ritorno) Ø Per la squalifica inflitta ai calciatori Gallo Giuliano, Lupinelli Luca e Cesarini Paolo per tre gare effettive;

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA - 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 58 del 28/03/2003 - pubbl. su www.figc-cru.it Decisioni della Commissione Disciplinare NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA A.S. CASENUOVE IN RIFERIMENTO ALLA GARA CASENUOVE / RAMAZZANO DISPUTATA A CASENUOVE DI MAGIONE IL 15.3.2003 (avverso la decisione del Giudice Sportivo riportata nel C.U. n. 55 Comitato Regionale Umbria, del giorno 19.03.2003 pubblicato in data 19.03.2003 - Campionato Regionale di 2^ Categoria – girone A – 10^ giornata di ritorno) Ø Per la squalifica inflitta ai calciatori Gallo Giuliano, Lupinelli Luca e Cesarini Paolo per tre gare effettive; HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 27 MARZO 2003, la seguente decisione: FATTO In via preliminare si precisa che per motivi di opportunità diretti ad evitare la inefficacia di ogni decisione assunta oltre le tre giornate di squalifica inflitte dal G.S. ai calciatori GALLO Giuliano, LUPINELLI Luca e CESARINI Paolo,con sanzioni sottoposte a reclamo, questa Commissione Disciplinare, determina a stralcio quanto segue. SULLA scorta del rapporto arbitrale della gara suddetta, il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Umbria comminava le sanzioni sopra riportate. Per i tre calciatori sopra citati ed altro proponeva motivi di reclamo la Società con richiesta di riduzione delle sanzioni inflitte dal G.S. SULLA SCORTA degli elementi di cui sopra la Commissione osserva quanto segue. Dal referto arbitrale emergono senza possibilità di equivoci i fatti addebitati ai calciatori sopra specificati. Le azioni poste in essere dai suddetti calciatori risultano adeguatamente punite; la richiesta di riduzione delle sanzioni ne sminuirebbe la efficacia e la esemplarità. P.Q.M. LA C.D. Di respingere sui punti il reclamo proposto dalla A.S. Casenuove e conferma la squalifica inflitta dal G.S. ai calciatori Gallo Giuliano, Lupinelli Luca e Cesarini Paolo per tre giornate effettive di gara. RISERVA OGNI DECISIONE SULLA TASSA RECLAMO.
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