COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 58 del 28/03/2003 – pubbl. su www.figc-cru.it Decisioni della Commissione Disciplinare NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA A.S. VIGOR VALTOPINA 2000 AVVERSO LA SQUALIFICA PER CINQUE GIORNATE DI GARA AL CALCIATORE ARMILLEI MARCO (ad opera del Giudice Sportivo, riportata nel C.U. n. 51 del Comitato Regionale Umbria del giorno 5.3.2003, pubblicato in data 06.03.2003 – Campionato Regionale di 2^ Categoria – girone C – 8^ giornata di ritorno)

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA - 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 58 del 28/03/2003 - pubbl. su www.figc-cru.it Decisioni della Commissione Disciplinare NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA A.S. VIGOR VALTOPINA 2000 AVVERSO LA SQUALIFICA PER CINQUE GIORNATE DI GARA AL CALCIATORE ARMILLEI MARCO (ad opera del Giudice Sportivo, riportata nel C.U. n. 51 del Comitato Regionale Umbria del giorno 5.3.2003, pubblicato in data 06.03.2003 – Campionato Regionale di 2^ Categoria – girone C – 8^ giornata di ritorno) HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 27.3.2003, la seguente decisione: FATTO SULLA scorta del rapporto arbitrale della gara suddetta, il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Umbria comminava la squalifica sopra indicata. NEI TERMINI proponeva reclamo la A.S. Vigor Valtopina 2000 adducendo i seguenti motivi: eccessività della sanzione nei confronti del calciatore che si rendeva responsabile solo di vibrate proteste, ritenendo di aver subito un torto nella decisone arbitrale che lo espelleva per un fallo da lui commesso. E pertanto chiedeva : una sensibile riduzione della squalifica inflitta dal G.S. ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione compariva l’Arbitro e la Società reclamante. SULLA SCORTA degli elementi di cui sopra la Commissione osserva : · Il direttore di gara, avanti a questa Commissione, ha confermato integralmente il rapporto ufficiale di gara. · Risulta, quindi, provato con prova privilegiata rappresentata, come è noto, dal suddetto documento che l’Armillei, prima espulso per un fallo ritenuto meritevole di tale sanzione, dopo la notifica della citata espulsione teneva certamente un comportamento offensivo nei confronti del direttore di gara. · Secondo lo stesso rapporto arbitrale l’ atteggiamento del calciatore non si limitava solo a frasi offensive ma, seppure solo verbalmente, il calciatore pronunciava una velata minaccia nei confronti dell’arbitro. Anche tale circostanza è stata puntualmente confermata dal medesimo in sede di audizione. · I motivi addotti dalla Società reclamante possono essere solo limitatamente accolti, con una riduzione del tutto parziale della squalifica inflitta dal G.S. che si ritiene motivata solo dal fatto che l’Armillei, dopo la frase minacciosa detta con pugni chiusi e visibili, poneva termine di propria volontà ad ogni ulteriore atteggiamento ed abbandonava il terreno di giuoco. Tutta la condotta del calciatore veniva, inoltre, a verificarsi in un unico contesto di sicuro nervosismo che è comunque da censurare. · Appare, pertanto, equo ridurre la sanzione a quattro giornate di squalifica. P.Q.M. LA C.D. In parziale accoglimento del reclamo proposto dalla A.S. Vigor Valtopina 2000 riduce la squalifica inflitta dal G.S. al calciatore Armillei Marco a quattro giornate effettive di gara. ORDINA RESTUTUIRSI LA TASSA RECLAMO
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