COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 58 del 28/03/2003 – pubbl. su www.figc-cru.it Decisioni della Commissione Disciplinare NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA POLISPORTIVA STRONCONE AVVERSO LA SQUALIFICA PER TRE GIORNATE DI GARA AI CALCIATORI DEL MONACO ALESSANDRO E VITTORI LEONARDO (inflitta dal Giudice Sportivo e riportata nel C.U. n. 30 del Comitato Provinciale di Terni del giorno 19.3.2003, pubblicato in data 20.03.2003 – Campionato Provinciale Juniores – girone C )
COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA - 2002/2003
Comunicato Ufficiale N° 58 del 28/03/2003 - pubbl. su www.figc-cru.it
Decisioni della Commissione Disciplinare
NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA POLISPORTIVA STRONCONE AVVERSO LA SQUALIFICA PER TRE GIORNATE DI GARA AI CALCIATORI DEL MONACO ALESSANDRO E VITTORI LEONARDO (inflitta dal Giudice Sportivo e riportata nel C.U. n. 30 del Comitato Provinciale di Terni del giorno 19.3.2003, pubblicato in data 20.03.2003 – Campionato Provinciale Juniores – girone C )
HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 27.3.2003, la seguente decisione:
FATTO
SULLA scorta del rapporto arbitrale della gara suddetta, il Giudice Sportivo del Comitato Provinciale di Terni comminava le squalifiche sopra indicate.
NEI TERMINI proponeva reclamo la Polisportiva Stroncone adducendo i seguenti motivi: eccessività delle sanzioni nei confronti dei suddetti calciatori
E pertanto chiedeva : una sensibile riduzione delle squalifiche.
SULLA SCORTA degli elementi di cui sopra la Commissione osserva quanto segue.
· Dal rapporto ufficiale risulta che i fatti addebitati ai suddetti calciatori sono stati effettivamente dai medesimi posti in essere.
· Va però considerato che lo stesso direttore di gara ha qualificato i fatti addebitati ai predetti Del Monaco e Vittori, nel loro complesso, di entità non rilevante. Ciò, se non esclude la punibilità dei medesimi, può giustificare, in ogni caso, una riduzione della squalifica.
· Di conseguenza ritiene questa Commissione di poter ridurre la squalifica, come inflitta a Del Monaco Alessandro e Vittori Leonardo, a due giornate effettive di gara onde renderla equa e proporzionata alle incolpazioni come agli stessi attribuite dal G.S.
P.Q.M. LA C.D.
In accoglimento del reclamo proposto dalla Polisportiva Stroncone, riduce la squalifica inflitta dal G.S. ai calciatori Del Monaco Alessadro e Vittori Leonardo a due giornate effettive di gara.
ORDINA RESTITUIRSI LA TASSA RECLAMO.
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