• Stagione sportiva: 2002/2003
COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA – 2002/2003
Comunicato Ufficiale N° 60 del 4/04/2003 – pubbl. su www.figc-cru.it
Decisioni della Commissione Disciplinare
NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ DON BOSCO FORTITUDO IN RIFERIMENTO ALLA GARA BIVIO LUGNANO – DON BOSCO FORTITUTO DISPUTATA A TRESTINA DI CITTA’ DI CASTELLO IL 17.3.2003 (avverso la decisione del Giudice Sportivo riportata nel C.U. n. 31 Comitato Provinciale di Perugia, del giorno 26.3.2003 pubblicato in data 26.3.2003 – Campionato Provinciale Amatori – girone “A” – 7^ di ritorno)
E precisamente per:
Ø Squalifica per n. 6 gare inflitta ai calciatori Bellezza Daniele e Moscetti Castellani Moreno;
Ø La punizione sportiva della perdita della gara e penalizzazione di un punto in classifica
COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA - 2002/2003
Comunicato Ufficiale N° 60 del 4/04/2003 - pubbl. su www.figc-cru.it
Decisioni della Commissione Disciplinare
NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ DON BOSCO FORTITUDO IN RIFERIMENTO ALLA GARA BIVIO LUGNANO - DON BOSCO FORTITUTO DISPUTATA A TRESTINA DI CITTA’ DI CASTELLO IL 17.3.2003 (avverso la decisione del Giudice Sportivo riportata nel C.U. n. 31 Comitato Provinciale di Perugia, del giorno 26.3.2003 pubblicato in data 26.3.2003 – Campionato Provinciale Amatori – girone “A” – 7^ di ritorno)
E precisamente per:
Ø Squalifica per n. 6 gare inflitta ai calciatori Bellezza Daniele e Moscetti Castellani Moreno;
Ø La punizione sportiva della perdita della gara e penalizzazione di un punto in classifica
HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 3.4.2003, la seguente decisione:
FATTO
SULLA scorta del rapporto arbitrale della gara suddetta, il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Umbria comminava le sanzioni sopra riportate.
NEI TERMINI proponeva reclamo la Società Don Bosco Fortitudo chiedendo la riduzione delle sanzioni di sui copra e la ripetizione della gara con l’annullamento della penalizzazione..
· SULLA SCORTA degli elementi di cui sopra la Commissione osserva preliminarmente che il reclamo proposto dalla Società Fortitudo Don Bosco avverso le sanzioni sopra riportate è stato sottoscritto dal Presidente Sig. Adriano Caracchini il quale risulta inibito fino al 26.6.2003 come risulta dal C.U. del Comitato Provinciale di Perugia n. 31 del 26.3.2003 pubblicato lo stesso giorno.
· Ciò chiarito, appare evidente che a seguito dell’inibizione inflittagli il Presidente succitato non ha titolo a rappresentare la Società per tutto il tempo della inibizione, per cui il reclamo è stato sottoscritto da soggetto non abilitato per cui, secondo gli insegnamenti della C.A.F. e secondo quanto dispone il C.di G.S. una tale irregolarità costituisce motivo di inammissibilità del reclamo e ne preclude l’esame nel merito.
P. Q. M. LA C.D.
Di dichiarare inammissibile il reclamo proposto dalla Società Don Bosco Fortitudo.
· ORDINA INCAMERARSI LA TASSA RECLAMO.
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NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ DON BOSCO FORTITUDO IN RIFERIMENTO ALLA GARA BIVIO LUGNANO – DON BOSCO FORTITUTO DISPUTATA A TRESTINA DI CITTA’ DI CASTELLO IL 17.3.2003 (avverso la decisione del Giudice Sportivo riportata nel C.U. n. 31 Comitato Provinciale di Perugia, del giorno 26.3.2003 pubblicato in data 26.3.2003 – Campionato Provinciale Amatori – girone “A” – 7^ di ritorno)
E precisamente per:
Ø Squalifica per n. 6 gare inflitta ai calciatori Bellezza Daniele e Moscetti Castellani Moreno;
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