COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 61 del 9/04/2003 – pubbl. su www.figc-cru.it Decisioni della Commissione Disciplinare NEL RECLAMO PROPOSTO DA VALTOPINA CALCIO IN RIFERIMENTO ALLA GARA MONTECCHIO – VALTOPINA DISPUTATA A MONTECCHIO IL 30.03.03 (avverso la decisione del Giudice Sportivo riportata nel C.U. n. 59 del Comitato Regionale Umbria, del giorno 2.04.2003 pubblicato in data 2.04.2003 – Campionato Regionale di 1^ Categoria – girone “C” – 12 giornata di ritorno) E precisamente per : Ø squalifica inflitta al calciatore GABIATI SERGIO PER TRE GARE EFFETTIVE

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA - 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 61 del 9/04/2003 - pubbl. su www.figc-cru.it Decisioni della Commissione Disciplinare NEL RECLAMO PROPOSTO DA VALTOPINA CALCIO IN RIFERIMENTO ALLA GARA MONTECCHIO – VALTOPINA DISPUTATA A MONTECCHIO IL 30.03.03 (avverso la decisione del Giudice Sportivo riportata nel C.U. n. 59 del Comitato Regionale Umbria, del giorno 2.04.2003 pubblicato in data 2.04.2003 – Campionato Regionale di 1^ Categoria – girone “C” – 12 giornata di ritorno) E precisamente per : Ø squalifica inflitta al calciatore GABIATI SERGIO PER TRE GARE EFFETTIVE HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 8.04.2003, la seguente decisione: F A T T O SULLA scorta del rapporto arbitrale della gara suddetta, il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Umbria comminava la sanzione sopra riportata. NEI TERMINI proponeva reclamo la Società , adducendo i seguenti M O T I V I Eccessiva sanzione E pertanto chiedeva : una riduzione della sanzione stessa. ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione non/compariva la Società non avendone fatta richiesta. SULLA SCORTA degli elementi di cui sopra la Commissione osserva : · Dal rapporto arbitrale in possesso di questa Commissione si evince che il calciatore GABIATI SERGIO non si limitava a protestare nei confronti del Direttore di gara ma si rendeva responsabile anche di una spinta verso l’ arbitro stesso.Il comportamento del calciatore è pertanto censurabile e tale da dichiarare proporzionata la sanzione inflitta al medesimo dal G.S. P. Q. M. LA C.D. Di respingere il ricorso inoltrato dalla Società VALTOPINA CALCIO e di confermare al calciatore GABIATI SERGIO la squalifica inflitta allo stesso dal G.S. della sospensione di tre gare effettive. · ORDINA INCAMERARSI LA TASSA RECLAMO
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