COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 61 del 9/04/2003 – pubbl. su www.figc-cru.it Decisioni della Commissione Disciplinare NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ PERUGIA GIOVANE IN RIFERIMENTO ALLA GARA MONTECASTELLI – PERUGIA GIOVANE DEL 22.03.2003 (avverso le decisioni del Giudice Sportivo riportate nel C.U. n. 57 del Comitato Regionale Umbria del giorno 26.03.2003 pubblicato in pari data. Campionato Regionale di 2^ Categoria – girone “A” – 11^ giornata di ritorno) E PRECISAMENTE PER : Ø Inibizione a svolgere ogni attivita’ fino al 30.06.2003 al dirigente Rofani Sergio; Ø Squalifica fino al 31.12.2003 al calciatore Battelli Andrea; Ø Squalifica per 5 gare al calciatore Makay Idlir; Ø Squalifica per quattro gare al calciatore Porrozzi Daniele.

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA - 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 61 del 9/04/2003 - pubbl. su www.figc-cru.it Decisioni della Commissione Disciplinare NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ PERUGIA GIOVANE IN RIFERIMENTO ALLA GARA MONTECASTELLI – PERUGIA GIOVANE DEL 22.03.2003 (avverso le decisioni del Giudice Sportivo riportate nel C.U. n. 57 del Comitato Regionale Umbria del giorno 26.03.2003 pubblicato in pari data. Campionato Regionale di 2^ Categoria – girone “A” – 11^ giornata di ritorno) E PRECISAMENTE PER : Ø Inibizione a svolgere ogni attivita’ fino al 30.06.2003 al dirigente Rofani Sergio; Ø Squalifica fino al 31.12.2003 al calciatore Battelli Andrea; Ø Squalifica per 5 gare al calciatore Makay Idlir; Ø Squalifica per quattro gare al calciatore Porrozzi Daniele. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 7.04.2003, la seguente decisione: F A T T O SULLA scorta del rapporto arbitrale della gara suddetta, il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Umbria comminava le sanzioni di cui sopra. NEI TERMINI proponeva reclamo la Società PERUGIA GIOVANE chiedendo un completo riesame dei fatti accaduti con conseguente riduzione delle sanzioni inflitte dal G.S. ALLA UDIENZA fissata comparivano l’arbitro e la Società reclamante, per essere sentiti. · TANTO PREMESSO, da un attento esame del rapporto ufficiale di gara e di quanto dichiarato da quest’ultimo in sede di audizione nessuna riduzione può essere concessa alle sanzioni inflitte dal G.S., che risultano ben motivate e graduate in ordine al reale svolgimento dei fatti. · Il rapporto ufficiale di gara redatto dall’arbitro appare infatti ben circostanziato. · Lo stesso direttore di gara, in ordine ai singoli punti da cui sono scaturite le squalifiche ai calciatori e la inibizione al Dirigente Sig. Rofani, appositamente interpellato e sentito in audizione da questa C.D. ha dimostrato di saper ricostruire l’accaduto con dovizia di particolari. · Di fronte alle circostanziate accuse che emergono dagli atti ufficiali che costituiscono, come noto, prova privilegiata vengono mossi solo generici motivi di riesame dei fatti che non trovano riscontro in nessuna fonte di valida prova. · Si ritiene, peraltro, che il rapporto ufficiale di gara non presenta alcuna descrizione incompleta dei fatti o possibile contraddittorietà di quanto enunciato nello stesso. · I motivi di ricorso non possono, pertanto, trovare accoglimento alcuno ed il medesimo va integralmente rigettato. P. Q. M. LA C.D. Di respingere il reclamo proposto dalla Società Perugia Giovane e conferma le sanzioni inflitte dal G.S. al dirigente Rofani Sergio e ai calciatori Battelli Andrea, Makay Idlir e Porrozzi Daniele. · ORDINA INCAMERARSI LA TASSA RECLAMO.
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