COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 61 del 9/04/2003 – pubbl. su www.figc-cru.it Decisioni della Commissione Disciplinare NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA A.S. PORCHIANO IN RIFERIMENTO ALLA GARA S. CARLO – PORCHIANO DISPUTATA A S.CARLO IL 23.3.2003 (avverso la decisione del Giudice Sportivo riportata nel C.U. n. 57 del Comitato Regionale Umbria, del giorno 26.3.2003 pubblicato in data 26.3.2003 – Campionato Regionale di 2^ Categoria – girone “E” – 11^ giornata di ritorno) E precisamente per : Ø ammenda di Euro 300,oo Ø squalifica per n. 6 gare inflitta ai calciatori SALTIMBANCO FABIO E SILVESTRELLI GIORGIO Ø squalifica per n. 5 gare inflitta al calciatore MILIACCA MARCO.

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA - 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 61 del 9/04/2003 - pubbl. su www.figc-cru.it Decisioni della Commissione Disciplinare NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA A.S. PORCHIANO IN RIFERIMENTO ALLA GARA S. CARLO – PORCHIANO DISPUTATA A S.CARLO IL 23.3.2003 (avverso la decisione del Giudice Sportivo riportata nel C.U. n. 57 del Comitato Regionale Umbria, del giorno 26.3.2003 pubblicato in data 26.3.2003 – Campionato Regionale di 2^ Categoria – girone “E” – 11^ giornata di ritorno) E precisamente per : Ø ammenda di Euro 300,oo Ø squalifica per n. 6 gare inflitta ai calciatori SALTIMBANCO FABIO E SILVESTRELLI GIORGIO Ø squalifica per n. 5 gare inflitta al calciatore MILIACCA MARCO. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 7.4.2003, la seguente decisione: F A T T O SULLA scorta del rapporto arbitrale della gara suddetta, il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Umbria comminava le sanzioni sopra riportate. NEI TERMINI proponeva reclamo la Società Porchiano adducendo i seguenti M O T I V I Eccessività delle sanzioni E PERTANTO CHIEDEVA : La riduzione delle sanzioni stesse. ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione compariva l’Arbitro della gara, ed il Dirigente fornito di delega di rappresentanza.. SULLA SCORTA degli elementi di cui sopra la Commissione osserva : · I fatti rispettivamente attribuiti ai calciatori sopra indicati, secondo quanto si evince dagli atti e dalle dichiarazioni e precisazioni fornite dall’Aarbitro debbono, senza dubbio, essere sanzionate; ciò non toglie che, valutate le circostanze tutte in cui i fatti stessi sono stati posti in essere e tenuto conto dell’assenza di precedenti specifici, si può dar luogo ad una valutazione di minor rigore e di conseguenza si può procedere ad una riduzione delle sanzioni inflitte così come segue : al calciatore Saltimbanco Fabio la squalifica va ridotta a cinque giornate effettive di gara; al calciatore Miliacca Marco la squalifica va ridotta a quattro giornate effettive di gara; al calciatore Silvestrelli Giorgio la squalifica va ridotta a cinque giornate effettive di gara. · Identica motivazione può essere posta a giustificazione di una riduzione dell’ammenda come inflitta dal G.S. che va fissata in Euro 200,00. P. Q. M. LA C.D. In accoglimento del reclamo proposto dalla A.S. Porchiano, di ridurre le squalifiche inflitte dal G.S. ai calciatori SALTIMBANCO Fabio e SILVESTRELLI Giorgio a cinque giornate effettive di gara e la squalifica inflitta dal G.S. al calciatore MILIACCA Marco a quattro giornate effettive di gara e di ridurre l’ammenda inflitta dal G.S. ad Euro 200,00. · ORDINA RESTITUIRSI LA TASSA RECLAMO.
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