COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 61 del 9/04/2003 – pubbl. su www.figc-cru.it Decisioni della Commissione Disciplinare NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOC. REAL CASTELLO IN RIFERIMENTO ALLA GARA NOCERA UMBRA / REAL CASTELLO DISPUTATA A NOCERA UMBRA L’8.3.2003 (avverso la decisione del Giudice Sportivo riportata nel C.U. n. 53 del Comitato Regionale Umbria, del giorno 12.3.2003 pubblicato in data 12.3.2003 – Campionato Regionale di Calcio a 5 Femminile – girone “A” – 4^ giornata di ritorno) E precisamente per: Ø punizione sportiva della perdita della gara Ø penalizzazione di un punto in classifica Ø squalifica fino all’8.3.2004 inflitta alla calciatrice Capponi Isabella,

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA - 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 61 del 9/04/2003 - pubbl. su www.figc-cru.it Decisioni della Commissione Disciplinare NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOC. REAL CASTELLO IN RIFERIMENTO ALLA GARA NOCERA UMBRA / REAL CASTELLO DISPUTATA A NOCERA UMBRA L’8.3.2003 (avverso la decisione del Giudice Sportivo riportata nel C.U. n. 53 del Comitato Regionale Umbria, del giorno 12.3.2003 pubblicato in data 12.3.2003 – Campionato Regionale di Calcio a 5 Femminile – girone “A” – 4^ giornata di ritorno) E precisamente per: Ø punizione sportiva della perdita della gara Ø penalizzazione di un punto in classifica Ø squalifica fino all’8.3.2004 inflitta alla calciatrice Capponi Isabella, HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 8.4.2003 , la seguente decisione: F A T T O SULLA scorta del rapporto arbitrale della gara suddetta, il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Umbria comminava le sanzioni sopra riportate. NEI TERMINI proponeva reclamo la Società Real Castello, adducendo i seguenti motivi : · annullamento della sanzione relativa alla perdita della gara ed al punto di penalizzazione in classifica · riesame della squalifica inflitta alla calciatrice Capponi Isabella. ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione compariva l’Arbitro della gara ed il Presidente della Società reclamante. SULLA SCORTA degli elementi di cui sopra la Commissione osserva: · In via preliminare si rileva la inammissibilità del reclamo proposto dalla Società Real Castello in ordine alla punizione sportiva della perdita della gara ed al punto di penalizzazione in classifica non avendo la reclamante provveduto alla rituale spedizione di copia del ricorso alla controparte ai sensi dell’art. 42 comma 6 del C.G.S. · Per quanto riguarda, invece, la posizione della calciatrice CAPPONI Isabella risulta provato che la medesima si è resa responsabile dell’atto di violenza nei confronti di una avversaria che veniva colpita alla fronte. · Dagli atti ufficiali di gara e dai chiarimenti forniti dall’Arbitro a questa Commissione emerge, in modo chiaro ed inequivocabile, che la Capponi poneva in atto il gesto di violenza nei confronti dell’avversaria in un contesto di particolare e diffuso nervosismo che ha avuto come protagonisti tutti i calciatori e parte del pubblico della Società ospitante. · Pur non sussistendo dubbi sulla dinamica dei fatti appare equo tenere conto di queste ultime circostanze e conseguentemente ridurre la squalifica inflitta dal G.S. alla calciatrice Capponi Isabella fino al 30.9.2003 P. Q. M. LA C.D. Di dichiarare preliminarmente inammissibile il reclamo per quanto attiene le sanzioni della punizione sportiva della perdita della gara e del punto di penalizzazione in classifica e riduce la squalifica inflitta dal G.S.alla calciatrice Capponi Isabella fino a tutto il 30.9.2003. · ORDINA RESTITUIRSI LA TASSA RECLAMO.
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