COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 63 del 16/04/2003 – pubbl. su www.figc-cru.it Decisioni della Commissione Disciplinare NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ SPOLETO CALCIO, IN RIFERIMENTO ALLA GARA CITTA’ DI CASTELLO-SPOLETO, DISPUTATA A CITTA’ DI CASTELLO IL 23.3.2003 (avverso la decisione del Giudice Sportivo riportata nel c.u. n. 57 Comitato Regionale Umbria, del giorno 26.3.2003 pubblicato in data 26.3.2003 – Campionato di Eccellenza Regionale – 12^ di ritorno). E PRECISAMENTE PER: squalifica fino al 25.4.2003 inflitta all’allenatore Sig.Parisi Gianluca fino al 25.4.2003.

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA - 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 63 del 16/04/2003 - pubbl. su www.figc-cru.it Decisioni della Commissione Disciplinare NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ SPOLETO CALCIO, IN RIFERIMENTO ALLA GARA CITTA’ DI CASTELLO-SPOLETO, DISPUTATA A CITTA’ DI CASTELLO IL 23.3.2003 (avverso la decisione del Giudice Sportivo riportata nel c.u. n. 57 Comitato Regionale Umbria, del giorno 26.3.2003 pubblicato in data 26.3.2003 – Campionato di Eccellenza Regionale – 12^ di ritorno). E PRECISAMENTE PER: squalifica fino al 25.4.2003 inflitta all’allenatore Sig.Parisi Gianluca fino al 25.4.2003. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 15.4.2003, la seguente decisione: F A T T O SULLA scorta del rapporto arbitrale della gara suddetta, il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Umbria comminava la sanzione sopra riportata. NEI TERMINI proponeva reclamo la Società Spoleto Calcio adducendo i seguenti M O T I V I Eccessività della sanzione E PERTANTO CHIEDEVA: l’annullamento della sanzione o, in subordine, la riduzione della stessa. SULLA SCORTA degli elementi di cui sopra la Commissione osserva: Alla luce degli atti ufficiali di gara, che come è noto, costituiscono prova privilegiata, nessun dubbio è dato di avere sulla dinamica dei fatti così come attribuiti a Parisi Gianluca, per cui non è possibile aderire alla richiesta di annullamento della sanzione avanzata “in primis” dalla Società reclamante. Tuttavia ritiene questa Commissione che in considerazione delle circostanze che hanno determinato la scomposta reazione del predetto appare possibile riconoscere al menzionato Parisi una certa attenuazione della sua responsabilità con la conseguenza che che la squalifica allo stesso inflitta dal G.S. può essere ridotta fino al 18.4.2003. P. Q. M. LA C.D. In parziale accoglimento del reclamo proposto dalla Società Spoleto Calcio, di ridurre la squalifica inflitta dal G.S. all’allenatore Sig.PARISI Gianluca fino a tutto il 18.4.2003. · ORDINA RESTITUIRSI LA TASSA RECLAMO
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