COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 63 del 16/04/2003 – pubbl. su www.figc-cru.it Decisioni della Commissione Disciplinare NEL RECLAMO PROPOSTO DALLO SPORTING CLUB BASTIA UMBRA, IN RIFERIMENTO ALLA GARA COLOMBELLA-BASTIA UMBRA, DISPUTATA A COLOMBELLA DI PERUGIA IL 30.3.2003 (avverso la decisione del Giudice Sportivo riportata nel C.U. N.59 Comitato Regionale Umbria, del giorno 2.4.2003 pubblicato in data 2.4.2003 – Campionato di Seconda Categoria – Girone “C” – 12^ di ritorno). E PRECISAMENTE PER: squalifica inflitta al calciatore Cerchece Diego per 4 giornate effettive di gara.

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA - 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 63 del 16/04/2003 - pubbl. su www.figc-cru.it Decisioni della Commissione Disciplinare NEL RECLAMO PROPOSTO DALLO SPORTING CLUB BASTIA UMBRA, IN RIFERIMENTO ALLA GARA COLOMBELLA-BASTIA UMBRA, DISPUTATA A COLOMBELLA DI PERUGIA IL 30.3.2003 (avverso la decisione del Giudice Sportivo riportata nel C.U. N.59 Comitato Regionale Umbria, del giorno 2.4.2003 pubblicato in data 2.4.2003 – Campionato di Seconda Categoria – Girone “C” – 12^ di ritorno). E PRECISAMENTE PER: squalifica inflitta al calciatore Cerchece Diego per 4 giornate effettive di gara. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 15.4.2003, la seguente decisione: F A T T O SULLA scorta del rapporto arbitrale della gara suddetta, il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Umbria comminava la sanzione sopra riportata. NEI TERMINI proponeva reclamo la Società Sporting Club Bastia Umbra adducendo i seguenti M O T I V I Ø Non specificati. ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione compariva l’Arbitro della gara, la Società, il calciatore, il Dirigente reclamante. SULLA SCORTA degli elementi di cui sopra la Commissione osserva : · Il direttore di gara ha confermato il rapporto da cui risulta, inequivocabilmente, che il calciatore Cerchece, dopo che era stato convalidato un gol alla squadra avversaria ritenuto irregolare, iniziò ad offendere lo stesso direttore di gara, pronunciando tutte le espressioni riportate nel verbale. · L’arbitro ha negato recisamente di aver indirizzato allo stesso calciatore l’espressione riportata nel reclamo della società per cui non sussiste, nella fattispecie, nemmeno la provocazione che, nella stringatezza del ricorso, sembra essere stata invocata dalla società reclamante. Questa Commissione ricorda che il rapporto arbitrale acquista fede privilegiata per cui non è consentito a questo Giudice porre in dubbio quanto riferito dal direttore di gara e confermato verbalmente in questa sede. · Se si considera che il calciatore ha proseguito nel proprio atteggiamento offensivo e minaccioso ben oltre la fine della gara, allorché prendeva a calci le porte dello spogliatoio, deve concludersi che la sanzione inflitta, pari a quattro giornata di squalifica, appare congrua ed equa. · Il reclamo deve essere rigettato con ogni consequenziale pronuncia in ordine alla tassa. P. Q. M. LA C.D. Di rigettare il reclamo proposto dallo Sporting Club Bastia Umbria, confermando integralmente l’impugnata decisione del G.S.. · ORDINA INCAMERARSI LA TASSA RECLAMO.
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